RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

“PRIME CURE” INAIL - Vademecum per l’infermiere

Allegato 5
Convenzione tra la regione .................................................................................................
e l’INAIL, ai sensi dell’art.12, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

La regione .............................................................

Nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore

e
L’INAIL

in persona del presidente quale legale rappresentante pro-tempore

Premesso:

che l’art. 12, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede la stipula di apposita convenzione da parte delle regioni con l’INAIL per disciplinare l’erogazione delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali;
che l’INAIL dispone nella regione delle seguenti strutture sanitarie per l’espletamento dei compiti di cui trattasi .......................................................................................................
che con decreto interministeriale ........................................................................................
è stato approvato lo schema-tipo di convenzione.

Convengono quanto segue:

Art.1
La premessa sopra formulata costituisce parte integrante della presente convenzione tra la regione e l’INAIL

Art.2
Le prestazioni disciplinate dalla convenzione vengono erogate dall’INAIL in caso di infortunio e malattia professionale attraverso le proprie strutture sanitarie e con oneri a proprio carico.

Art.3
Le prestazioni sanitarie di cui alla presente convenzione vengono erogate dall’INAIL in applicazione delle indicazioni contenute nella programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base di standards di assistenza in modo da garantire l’uniformità dei livelli di prestazione su tutto il territorio nazionale.

Art.4
Le prestazioni erogate direttamente dall’INAIL, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, sono le seguenti:
1) cure ambulatoriali, ivi compresi gli accertamenti diagnostici e le prestazioni specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale;
2) vaccinazione antitetanica e siero profilassi

Art.5
I sanitari dell’INAIL rilasciano le certificazioni relative alle prestazioni erogate ai sensi del precedente art.4.
Copia delle predette certificazioni è trasmessa dall’INAIL alla USL di competenza.
La USL di competenza fornisce le documentazioni cliniche eventualmente richieste dall’INAIL

Art.6
Per assicurare il coordinamento tra i servizi dell’INAIL e i servizi e presidi delle unità sanitarie locali, con particolare riferimento ai presidi di pronto soccorso e di ricovero e cura nonché ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, la regione e l’INAIL hanno convenuto quanto segue.......................................................................................................

Art.7
L’erogazione da parte dell’INAIL delle prestazioni disciplinate dalla convenzione decorre dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.

Art.8
La presente convenzione entra in vigore il ................................; ha durata biennale ed è prorogata per uguale durata se non viene disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

 
 

RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE

L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL

RISCHIO BIOLOGICO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PREVENZIONE.

LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”

CODICE DEONTOLOGICO Testo approvato dal Comitato centrale Febbraio 1999

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (G.U. n. 61 del 14 marzo 1988). Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 1988).

Convenzione tra regione ed inail

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 465 Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/1/2002)

 

 

http://www.inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/medicina/vademecum_infermiere/indice.htm