Allegato 5
Convenzione tra la regione
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e l’INAIL, ai sensi dell’art.12, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
La regione
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Nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore
e
L’INAIL
in persona del presidente quale legale rappresentante
pro-tempore
Premesso:
che l’art. 12, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n.
67, prevede la stipula di apposita convenzione da parte delle regioni con
l’INAIL per disciplinare l’erogazione delle prime cure ambulatoriali
necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e
per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali;
che l’INAIL dispone nella regione delle seguenti strutture sanitarie per
l’espletamento dei compiti di cui trattasi
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che con decreto interministeriale
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è stato approvato lo schema-tipo di convenzione.
Convengono quanto segue:
Art.1
La premessa sopra formulata costituisce parte integrante della presente
convenzione tra la regione e l’INAIL
Art.2
Le prestazioni disciplinate dalla convenzione vengono erogate dall’INAIL in
caso di infortunio e malattia professionale attraverso le proprie strutture
sanitarie e con oneri a proprio carico.
Art.3
Le prestazioni sanitarie di cui alla presente convenzione vengono erogate
dall’INAIL in applicazione delle indicazioni contenute nella programmazione
sanitaria nazionale e regionale sulla base di standards di assistenza in
modo da garantire l’uniformità dei livelli di prestazione su tutto il
territorio nazionale.
Art.4
Le prestazioni erogate direttamente dall’INAIL, congiuntamente agli
accertamenti medico-legali, sono le seguenti:
1) cure ambulatoriali, ivi compresi gli accertamenti diagnostici e le
prestazioni specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale;
2) vaccinazione antitetanica e siero profilassi
Art.5
I sanitari dell’INAIL rilasciano le certificazioni relative alle prestazioni
erogate ai sensi del precedente art.4.
Copia delle predette certificazioni è trasmessa dall’INAIL alla USL di
competenza.
La USL di competenza fornisce le documentazioni cliniche eventualmente
richieste dall’INAIL
Art.6
Per assicurare il coordinamento tra i servizi dell’INAIL e i servizi e
presidi delle unità sanitarie locali, con particolare riferimento ai presidi
di pronto soccorso e di ricovero e cura nonché ai presidi e servizi
multizonali di prevenzione, la regione e l’INAIL hanno convenuto quanto
segue.......................................................................................................
Art.7
L’erogazione da parte dell’INAIL delle prestazioni disciplinate dalla
convenzione decorre dalla data di entrata in vigore della convenzione
stessa.
Art.8
La presente convenzione entra in vigore il ................................;
ha durata biennale ed è prorogata per uguale durata se non viene disdetta da
una delle parti sei mesi prima della scadenza.