Allegato 4
Legge 11 marzo 1988, n. 67 (G.U. n. 61 del 14 marzo 1988).
Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato.
(Legge finanziaria 1988).
Art. 12.
1. L’’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), in deroga al disposto dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle
certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori
infortunati e tecnopatici.
2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la
maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell’INAIL, le regioni
stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato
dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, per disciplinare l’erogazione da parte dell’Istituto
stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure
ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia
professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità
sanitarie locali.
Decreto 15 marzo 1991
Approvazione dello schema tipo di convenzione INAIL - regioni per
disciplinare l’erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di
infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale;
Visto l’art. 12 comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede che
le regioni e l’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro stipulino
convenzioni per l’erogazione da parte dell’istituto stesso, congiuntamente
agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie
in caso di infortunio sul lavoro e per stabilire agli opportuni
coordinamenti con le unità sanitarie locali, in conformità ad uno
schema-tipo approvato dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale:
Decreta
è approvato lo schema-tipo di convenzione tra regioni e INAIL, ai sensi
dell’art. 12 comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo di cui
all’allegato A
Roma 15 marzo 1991
Il Ministro della Sanità
De Lorenzo
p. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Cioia