RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

“PRIME CURE” INAIL - Vademecum per l’infermiere

Allegato 4
Legge 11 marzo 1988, n. 67 (G.U. n. 61 del 14 marzo 1988).
Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 1988).


Art. 12.
1. L’’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.
2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell’INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l’erogazione da parte dell’Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali.

Decreto 15 marzo 1991
Approvazione dello schema tipo di convenzione INAIL - regioni per disciplinare l’erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto l’art. 12 comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede che le regioni e l’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro stipulino convenzioni per l’erogazione da parte dell’istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e per stabilire agli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali, in conformità ad uno schema-tipo approvato dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

Decreta
è approvato lo schema-tipo di convenzione tra regioni e INAIL, ai sensi dell’art. 12 comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo di cui all’allegato A
Roma 15 marzo 1991

Il Ministro della Sanità
De Lorenzo

p. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Cioia

 
 

RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI da inail

LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE

L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL

RISCHIO BIOLOGICO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PREVENZIONE.

LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”

CODICE DEONTOLOGICO Testo approvato dal Comitato centrale Febbraio 1999

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (G.U. n. 61 del 14 marzo 1988). Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 1988).

Convenzione tra regione ed inail

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 465 Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/1/2002)

 

 

http://www.inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/medicina/vademecum_infermiere/indice.htm