Allegato 1
Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’infermiere
Il ministro della Sanità
Visto l’articolo 6, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal D.Lgs 7
dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al
Ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del
22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano
sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia opportuno
prevedere espressamente la figura dell’infermiere geriatrico addetto
all’area geriatrica anziché quella dell’infermiere addetto al controllo
delle infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 4
luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente
profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è
responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali
funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
3. L’infermiere:
a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della
collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della
collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali;
f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera
del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o
private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di
dipendenza o liberoprofessionale.
4. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e
concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è
intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze
cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche
prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario
nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della
Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della
Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione
specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle
funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite
prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata
alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di
mutate condizioni di fatto.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo
6, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo
professionale.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i
diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che
sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini
dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici
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