Allegato 3
CODICE DEONTOLOGICO
Testo approvato dal Comitato centrale
Febbraio 1999
PREMESSA
1.1. L’infermiere e l’operatore sanitario che, in possesso del diploma
abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile
dell’assistenza infermieristica.
1.2. L’assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla
collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e
complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa.
1.3. La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura
della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della
dignità dell’individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida l’infermiere nello sviluppo della identità
professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile.
E' uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può
attendersi
dall’infermiere.
1.5. L’infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di
rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo professionale,
l’accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l’impegno a
viverli nel quotidiano.
PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE
2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici
della professione è condizione essenziale per 1’assunzione della
responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2. L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo
e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di
prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. L’infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale
considerazione e le assiste indipendentemente dall’età, dalla condizione
sociale ed economica, dalle cause di malattia.
2.4. L’infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed
etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo.
2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche,
l’infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In
presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della
professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto
all’obiezione di coscienza.
2.6. Nell’agire professionale, l’infermiere si impegna a non nuocere,
orienta la sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva
le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o
svantaggio.
2.7. L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche
attraverso l’uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua
le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale.
NORME GENERALI
3.1. L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione
permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di
migliorare la sua competenza.
L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate,
così da garantire alla persona le cure e 1’assistenza più efficaci.
L’infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la
ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare
l’assistenza infermieristica.
3.2. L’infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza
raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di
esperti. Riconosce che l’integrazione e la migliore possibilità per far
fronte ai problemi dell’assistito;
riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie
conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
3.3. L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e
declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza.
Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per
pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a
sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la
persona.
3.4. L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti
nell’operatività quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza
professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire della
riflessione etica.
3.5. L’agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o
interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori,
imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere gli
interessi dell’assistito. L’infermiere non può avvalersi di cariche
politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri.
L’infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla
normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre
che questa avvenga occasionalmente.
3.6. L’infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso
e ad attivarsi tempestivamente per garantire 1’assistenza necessaria. In
caso di calamità, si mette a disposizione dell’autorità competente.
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
4.1. L’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani e la
diffusione di una cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete
di rapporti tra servizi e operatori.
4.2. L’infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la
stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di
assistenza garantito e consentire all’assistito di esprimere le proprie
scelte.
4.3. L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne
facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che
coinvolge nel piano di cura.
4.4. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico
terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la
relazione con la persona.
4.5. L’infermiere, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte
terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza ed
adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di
comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali
e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere
informato.
4.6. L’infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni
relative alla persona.
Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che
e pertinente all’assistenza.
4.7. L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso
l’efficace gestione degli strumenti informativi.
4.8. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo
giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia
che 1’assistito ripone in lui.
4.9. L’infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori
condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito e dei
familiari.
4.10. L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e
farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale
di accudimento.
Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri
l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta
alle necessità istituzionali.
4.11. L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione
l’opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione
all’età ed al suo grado di maturità.
4.12. L’infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in
condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione di se, quando la
famiglia e il contesto non siano adeguati ai 1oro bisogni.
4.13. L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della
persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare,
ove necessario, l’autorità competente.
4.14. L’infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli
prevenibili. Si impegna a ricorrere all’uso di placebo solo per casi
attentamente valutati e su specifica indicazione medica.
4.15. L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione
clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l’importanza del conforto
ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L’infermiere
tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici
non coerenti con la concezione di qualità della vita dell’assistito.
4.16. L’infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare nel
momento della perdita e nella elaborazione del lutto.
4.17. L’infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la
morte dell’assistito, sia che la richiesta provenga dall’interessato, dai
familiari o da altri.
4.18. L’infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi
un’espressione di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e
sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI E ALTRI OPERATORI
5.1. L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui
riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’équipe.
Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale
contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.
5.2. L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso
comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché
la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura.
5.3. L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il proprio
operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.
5.4. Nell’esercizio autonomo della professione 1’infermiere si attiene alle
norme di comportamento emanate dai Collegi Ipasvi; nella definizione del
proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore Tariffario.
5.5. L’infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica
professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la
pubblicità sanitaria.
5.6. L’infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o
comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
6.1. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad
orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di
garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, 1’equo utilizzo delle
risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
6.2. L’’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un
comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e
dell’istituzione. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione
quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga
pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.
6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze
o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a
ricreare la situazione più favorevole.
6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all’autorità
professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare 1’assistenza
infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli
effetti sulla persona.
6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le
situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che
limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale.
DISPOSIZIONI FINALI
7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti:
la loro inosservanza e punibile con sanzioni da parte del Collegio
professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e
della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della
competenza acquisita e mantenuta.
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