Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo IV

Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Capo IV

Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Art. 19.

(Disposizioni generali)

    1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera q), i datori di lavoro o i dirigenti:

        a) organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

        b) designano preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all’articolo 7, comma 2, lettera q);
        c) informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
        d) programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
        e) prendono i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

    2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro o il dirigente tengono conto delle dimensioni dell’azienda o dei rischi specifici della azienda o della unità produttiva.

    3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni o dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
    4. Il datore di lavoro o il dirigente devono, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 20.

(Prevenzione incendi)

    1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, relative ad elementi strutturali si considerano norme di buona tecnica ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m). Le disposizioni relative alle norme comportamentali e procedurali di sicurezza contenute nel medesimo decreto si considerano buone prassi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera o).

Art. 21.

(Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato)

    1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

    2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 22.

(Primo soccorso)

    1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni della azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

    2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
    3. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto dei Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per la funzione pubblica e delle attività produttive, 15 luglio 2003, n. 388, si considerano buone prassi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera o).

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni

Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione

Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione

Titolo I: Disposizioni generali capo IV Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria

Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori

Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

Titolo I: Disposizioni generali capo IX Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Titolo II: Luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

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