Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo II LUOGHI DI LAVORO

 

Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Art. 41. (Definizioni)

    1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo accessibile da parte dei lavoratori nell’ambito delle proprie attività.

    2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

        a) ai mezzi di trasporto;

        b) alle industrie estrattive;
        c) ai pescherecci;
        d) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall’area edificata dell’azienda.

Art. 42. (Requisiti di sicurezza e di salute)

    1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti generali di salute e sicurezza di cui all’allegato III o, qualora trattasi di cantieri temporanei o mobili, a quelle di cui all’allegato IV.

    2. I luoghi di lavoro realizzati secondo le norme di buona tecnica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
    3. Le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica di cui ai titoli II e VI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ai capi II, III, VIII e IX del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, ed ai capi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX e XI del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, si considerano norme di buona tecnica.
    4. Le disposizioni legislative relative alle procedure di sicurezza contenute nei medesimi titoli e capi richiamati al comma 3 si considerano buone prassi.

Art. 43. (Obblighi del datore di lavoro)

    1. Fermo restando quanto disposto dal titolo I il datore di lavoro provvede affinché:

        a) i luoghi di lavoro siano rispondenti ai requisiti generali di cui all’ articolo 42, comma 1;

        b) siano adottate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, qualora vincoli urbanistici o architettonici ostino all’attuazione di quanto previsto alla lettera a). Le misure, nel caso di cui alla presente lettera, sono autorizzate dall’organo di vigilanza competente per territorio;
        c) le vie di circolazione che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite o le uscite di emergenza medesime siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzo in ogni momento;
        d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
        e) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
        f) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, siano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 44. (Locali sotterranei)

    1. È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

    2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e microclimatiche.
    3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme della presente legge e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

 

 

Titolo I: Disposizioni generali Collegamenti

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Titolo III: Attrezzature di lavoro www.zenomoretti.com

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