Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO III

ATTREZZATURE DI LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

 

TITOLO III

ATTREZZATURE DI LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 45.

(Definizioni)

    1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

        a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

        b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quali la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
        c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
        d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi in una zona pericolosa;
        e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro;
        f) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.


Art. 46.

(Requisiti di sicurezza)

    1. Le attrezzature di lavoro, come definite dall’articolo 45, messe a disposizione dei lavoratori, devono essere conformi alle relative norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, emanate ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea.

    2. In assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, le attrezzature di lavoro devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
    3. Tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di cui al comma 1, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui al comma 2.
    4. Le attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di buona tecnica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano conformi ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
    5. Le disposizioni legislative di carattere costruttivo di cui ai titoli II, III, IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ai capi II, IV, V, VI e VII del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, ai capi II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 23 settembre 1968, si considerano norme di buona tecnica.
    6. Le disposizioni legislative relative a procedure organizzative e comportamentali di sicurezza e salute contenute nella normativa richiamata al comma 5 si considerano buone prassi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera o).

Art. 47.

(Obblighi del datore di lavoro)

    1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi e rispondenti ai requisiti di idoneità ai fini della salute e della sicurezza, di cui all’articolo 46.

    2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

        a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

        b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
        c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse.

    3. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, la sicurezza e la salute degli operatori e dei lavoratori esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro.

    4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

        a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

        b) utilizzate correttamente in conformità a quanto previsto dall’allegato VI e al comma 6 dell’articolo 46;
        c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso.

    5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
        a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati;

        b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

    6. Il datore di lavoro, secondo la normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII siano sottoposte:
        a) a verifica iniziale dopo ogni installazione, al fine di assicurarne il corretto montaggio e il buon funzionamento;

        b) a verifiche periodiche, secondo quanto stabilito nell’allegato VII;
        c) a verifiche straordinarie, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

    7. I risultati delle verifiche devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi alle ultime tre verifiche, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

    8. Qualora le attrezzature di lavoro, di cui al comma 6, siano usate al di fuori dell’impresa devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica.

Art. 48.

(Obblighi del datore di lavoro per l’uso di attrezzature nei lavori temporanei in quota)

    1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
        a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, in particolare, mediante solidi parapetti sufficientemente alti dotati almeno di un fermapiede, di un corrimano e di un corrente intermedio o altro mezzo equivalente;

        b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

    2. L’utilizzo da parte del datore di lavoro per i lavori in quota di scale a pioli, di ponteggi e di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi deve essere conforme alle prescrizioni minime di sicurezza di cui all’allegato VIII.

Art. 49.

(Informazione e formazione)

    1. Nell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
        a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;

        b) alle situazioni anormali prevedibili.

    2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

    3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
    4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, di cui all’articolo 47, comma 5, ricevano una formazione adeguata e specifica che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
    5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione di cui ai punti 3.6 e 4.1 dell’allegato VIII.

 

 

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