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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO III ATTREZZATURE DI LAVORO Capo I Disposizioni generali |
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TITOLO III ATTREZZATURE DI LAVORO Capo I Disposizioni generali Art. 45. (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quali la messa in
servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
(Requisiti di sicurezza) 1. Le attrezzature di lavoro, come definite dall’articolo 45, messe a disposizione dei lavoratori, devono essere conformi alle relative norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, emanate ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea. 2. In assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1, le attrezzature di lavoro devono essere conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’allegato V. Art. 47. (Obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi e rispondenti ai requisiti di idoneità ai fini della salute e della sicurezza, di cui all’articolo 46. 2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 3. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, la sicurezza e la salute degli operatori e dei lavoratori esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente in conformità a quanto
previsto dall’allegato VI e al comma 6 dell’articolo 46; 5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze
o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il
datore di lavoro si assicura che: b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 6. Il datore di lavoro, secondo la normativa vigente, provvede
affinché le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII siano sottoposte: b) a verifiche periodiche, secondo quanto stabilito
nell’allegato VII; 7. I risultati delle verifiche devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi alle ultime tre verifiche, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 8. Qualora le attrezzature di lavoro, di cui al comma 6, siano usate al di fuori dell’impresa devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica. Art. 48. (Obblighi del datore di lavoro per l’uso di attrezzature nei lavori temporanei in quota) 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori in quota non possano
essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche
adeguate, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. L’utilizzo da parte del datore di lavoro per i lavori in quota di scale a pioli, di ponteggi e di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi deve essere conforme alle prescrizioni minime di sicurezza di cui all’allegato VIII. Art. 49. (Informazione e formazione) 1. Nell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il
datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto
alla sicurezza relativamente: b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
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| Titolo II: Luoghi di lavoro | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature di lavoro capo I Disposizioni generali Titolo III: Attrezzature di lavoro Capo II Ponteggi metallici fissi |
Titolo IV: Impianti ed apparecchiature elettriche | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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