Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO IV

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 

TITOLO IV

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Art. 56.

(Requisiti di sicurezza)

    1. Tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i rischi che possono derivare dal loro uso, anche in condizioni di funzionamento anomalo.

    2. I materiali, le apparecchiature e gli impianti costruiti e installati nel rispetto delle norme di buona tecnica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano conformi ai requisiti di cui al comma 1.
    3. Le procedure di uso e di manutenzione di apparecchiature e impianti elettrici e le procedure di intervento rispondenti alle buone prassi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o), si considerano conformi ai requisiti di cui comma 1.

Art. 57.

(Obblighi del datore di lavoro)

    1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori materiali, apparecchiature e impianti elettrici e adotta procedure di uso e di manutenzione rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 56.

Art. 58.

(Lavori sotto tensione)

    1. È vietato eseguire lavori sotto tensione.

    2. Può derogarsi al divieto di cui al comma 1:

        a) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, purché:
            1) l’ordine di eseguire i lavori su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

            2) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l’incolumità dei lavoratori;

        b) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, purché:
            1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate ad operare sotto tensione;

            2) i lavori su parti in tensione siano affidati a personale abilitato;
            3) sia osservato uno specifico piano di intervento.

Art. 59.

(Lavori in prossimità
di linee elettriche nude)

    1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o in prossimità di impianti con parti attive non protette si deve rispettare almeno una delle seguente indicazioni:

        a) effettuare la messa fuori tensione e in sicurezza per tutta le durata dei lavori delle parti attive;

        b) applicare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
        c) tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e attrezzature ad una distanza che non comporti contatti accidentali o esposizione a rischi di scariche elettriche.

Art. 60.

(Protezione dai fulmini)

    1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, quando esistono situazioni di rischio di esplosione, incendio o di altra natura, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo norme di buona tecnica.

Art. 61.

(Verifiche)

    1. Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti di terra, gli impianti di protezione dai fulmini e le installazioni elettriche nelle zone classificate 0, 1, 20 e 21 ai sensi del titolo IX della presente legge, nonché quelli nelle aree adibite a produzione, manipolazione e deposito di materie esplosive siano sottoposti a verifica secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.  462.

 

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