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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO IV IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE |
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TITOLO IV IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE Art. 56. (Requisiti di sicurezza) 1. Tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i rischi che possono derivare dal loro uso, anche in condizioni di funzionamento anomalo. 2. I materiali, le apparecchiature e gli impianti costruiti e
installati nel rispetto delle norme di buona tecnica di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera n), si considerano conformi ai requisiti di cui al
comma 1. Art. 57. (Obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori materiali, apparecchiature e impianti elettrici e adotta procedure di uso e di manutenzione rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 56. Art. 58. (Lavori sotto tensione) 1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. 2. Può derogarsi al divieto di cui al comma 1: a) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua, purché: 2) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l’incolumità dei lavoratori; b) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua, purché: 2) i lavori su parti in tensione siano affidati a personale
abilitato; Art. 59. (Lavori in prossimità 1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o in prossimità di impianti con parti attive non protette si deve rispettare almeno una delle seguente indicazioni: a) effettuare la messa fuori tensione e in sicurezza per tutta le durata dei lavori delle parti attive; b) applicare ostacoli rigidi che impediscano
l’avvicinamento alle parti attive; Art. 60. (Protezione dai fulmini) 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, quando esistono situazioni di rischio di esplosione, incendio o di altra natura, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo norme di buona tecnica. Art. 61. (Verifiche) 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti di terra, gli impianti di protezione dai fulmini e le installazioni elettriche nelle zone classificate 0, 1, 20 e 21 ai sensi del titolo IX della presente legge, nonché quelli nelle aree adibite a produzione, manipolazione e deposito di materie esplosive siano sottoposti a verifica secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. |
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| Titolo III: Attrezzature di lavoro | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Titolo V: Uso dei dispositivi di protezione individuale | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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