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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO V USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
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TITOLO V USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art. 62. (Definizioni) 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio; Art. 63. (Disposizione generale) 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Art. 64. (Obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi: 1) siano adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 2) siano adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di
lavoro; c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e dei criteri di cui all’articolo 65, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base dei criteri di cui
all’articolo 65, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: b) frequenza dell’esposizione al rischio; 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475; 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli
usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante; 1) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; 2) per i dispositivi di protezione dell’udito. Art. 65. (Criteri per l’individuazione e l’uso) 1. Ai fini della scelta e dell’uso dei DPI si tiene conto dei criteri indicativi di cui all’allegato IX e delle norme di buona tecnica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n).
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| Titolo IV: Impianti ed apparecchiature elettriche | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Titolo VI: Segnaletica di sicurezza | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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