Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO V

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

TITOLO V

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 62.

(Definizioni)

    1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

    2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

        a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

        b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
        c) le attrezzature di protezione individuale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del personale incaricato dei servizi per il mantenimento dell’ordine pubblico;
        d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
        e) i materiali sportivi;
        f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
        g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 63.

(Disposizione generale)

    1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 64.

(Obblighi del datore di lavoro)

    1. Il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI:

        a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

        b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi:

            1) siano adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

            2) siano adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
            3) tengano conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
            4) possano essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
            5) in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi siano tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti;

        c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e dei criteri di cui all’articolo 65, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

        d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

    2. Il datore di lavoro, anche sulla base dei criteri di cui all’articolo 65, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
        a) entità del rischio;

        b) frequenza dell’esposizione al rischio;
        c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
        d) prestazioni del DPI.

    3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

    4. Il datore di lavoro:

        a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

        b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
        c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
        d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
        e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
        f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
        g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

            1) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

            2) per i dispositivi di protezione dell’udito.

Art. 65.

(Criteri per l’individuazione e l’uso)

    1. Ai fini della scelta e dell’uso dei DPI si tiene conto dei criteri indicativi di cui all’allegato IX e delle norme di buona tecnica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n).

 

 

 

Titolo IV: Impianti ed apparecchiature elettriche Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato IX: Schema per l’inventario dei rischi per l’impiego dei dispositivi di protezione individuale

Titolo VI: Segnaletica di sicurezza www.zenomoretti.com

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