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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE e STRACQUADANIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007 |
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Allegato IV (art. 42, comma 1) PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE Osservazioni preliminari Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano ogni qualvolta le caratteristiche del cantiere o dell’attività, le circostanze o un rischio lo richiedono. Ai fini del presente allegato, il termine «locali» include tra l’altro le baracche.
PRESCRIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE 1. Stabilità e solidità 1.1. I materiali, le attrezzature e in maniera generale ogni elemento che durante uno spostamento possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere stabilizzati in modo adeguato e sicuro. 1.2. L’accesso a qualsiasi superficie costituita da materiali che non offrono una resistenza sufficiente è autorizzato soltanto se sono disponibili attrezzature o mezzi adeguati per poter realizzare il lavoro in modo sicuro. 2. Impianto di distribuzione d’energia 2.1. Gli impianti devono essere concepiti, realizzati e utilizzati in modo da non costituire un pericolo d’incendio o di esplosione e da proteggere in maniera adeguata le persone contro i rischi di folgorazione per contatti diretti o indiretti. 2.2. La progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione devono tener conto del tipo e della potenza dell’energia distribuita, delle condizioni di influenze esterne e della competenza delle persone che hanno accesso a parti dell’impianto. 3. Vie e uscite di emergenza 3.1. Le vie e le uscite di emergenza devono restare sgombre e sboccare il più direttamente possibile in una zona di sicurezza. 3.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte
dei lavoratori. 4. Rilevamento e lotta antincendio 4.1. A seconda delle caratteristiche del cantiere, delle dimensioni e dell’uso dei locali, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o dei materiali presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, deve essere previsto un numero sufficiente di dispositivi adeguati antincendio e, se necessario, di rilevatori d’incendio e di sistemi di allarme. 4.2. Questi dispositivi di lotta antincendio, rilevatori di
incendio e sistemi di allarme devono essere regolarmente verificati e
mantenuti in efficienza. 5. Aerazione Tenuto conto dei metodi di lavoro e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori, si deve far sì che questi ultimi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente. Qualora venga impiegato un impianto di aerazione, esso deve
essere mantenuto in condizione di funzionare e di non esporre i lavoratori a
correnti d’aria nocive per la loro salute. 6. Esposizione a rischi particolari 6.1. Se dei lavoratori devono penetrare in una zona in cui l’atmosfera può contenere sostanze tossiche o nocive o avere un tenore insufficiente di ossigeno o essere infiammabile, tale atmosfera deve essere controllata e devono essere prese le misure adeguate per prevenire ogni pericolo. 6.2. Un lavoratore non può in nessun caso essere esposto ad
un’atmosfera chiusa a grave rischio. 7. Temperatura Durante il lavoro la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori. 8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro, dei locali e delle vie di circolazione sul cantiere 8.1. I posti di lavoro, i locali e le vie di circolazione sul cantiere devono per quanto possibile disporre di luce naturale sufficiente ed essere illuminati in maniera adeguata e sufficiente con luce artificiale di notte e quando la luce naturale è insufficiente; se del caso, vanno utilizzate fonti di luce portatili protette contro gli urti. Il colore utilizzato per l’illuminazione artificiale non può
alterare o influenzare la percezione dei segnali o dei cartelli stradali. 9. Porte e portoni 9.1. Le porte scorrevoli devono essere dotate di un sistema di sicurezza che ne eviti la fuoriuscita dalle guide e la caduta. 9.2. Le porte ed i portoni che si aprono verso l’alto devono
essere dotati di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere. 10. Vie di circolazione - Zone di pericolo 10.1. Le vie di circolazione, comprese le scale, le scale fisse e
le banchine e rampe di carico devono essere calcolate, ubicate, sistemate e
rese praticabili in modo che possano essere facilmente utilizzate in piena
sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti
nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Quando sulle vie di circolazione vengono utilizzati mezzi di trasporto, si dovrà prevedere una distanza di sicurezza sufficiente o mezzi di protezione adeguati per gli altri utenti del luogo. Tali vie dovranno essere chiaramente segnalate, regolarmente verificate e si dovrà provvedere alla loro manutenzione. 10.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare
a una distanza sufficiente dalle porte, portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale. Le zone di pericolo devono essere segnalate in maniera ben visibile. 11. Banchine e rampe di carico 11.1. Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate in
funzione delle dimensioni dei carichi da trasportare. 12. Spazio per la libertà di movimento nel posto di lavoro La superficie del posto di lavoro deve essere dimensionata in modo tale che i lavoratori dispongano di sufficiente libertà di movimento per le loro attività, tenuto conto di qualsiasi attrezzatura o materiale necessari presenti. 13. Primo soccorso 13.1. Spetta al datore di lavoro garantire che in ogni momento possa essere attuato un primo soccorso, con personale che abbia la formazione adeguata. Devono essere adottate misure per assicurare l’evacuazione per
cure mediche dei lavoratori vittime di incidenti o di un malessere
improvviso. 14. Servizi igienico-assistenziali 14.1. Spogliatoi e armadi per gli abiti Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una
capacità sufficiente ed essere dotati di sedie. 14.2. Docce 14.2.2. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti
per permetterne l’uso a ciascun lavoratore senza impacci e in condizioni
appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda
e fredda. 14.3. Gabinetti e lavabi Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati o un’utilizzazione separata degli stessi. 15. Locali di riposo e di soggiorno 15.1. Quando la sicurezza o la salute dei lavori lo richiedano, in particolare a causa del tipo di attività o del numero di lavoratori e della lontananza del cantiere da luoghi abitati, i lavoratori devono poter disporre di locali di riposo e di soggiorno facilmente accessibili. 15.2. I locali di riposo e di soggiorno devono essere di
dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e di sedie a
schienale che tenga conto del numero di lavoratori. 16. Donne incinte e madri allattanti Le donne incinte e le madri allattanti devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate. 17. Lavoratori handicappati I luoghi di lavoro devono essere strutturati in funzione, se del caso, dei lavoratori handicappati. Questa disposizione si applica in particolare alle porte, alle vie di comunicazione, alle scale, alle docce, ai lavandini, ai gabinetti e ai posti di lavoro utilizzati o occupati direttamente da lavoratori handicappati. 18. Disposizioni varie 18.1. L’accesso e il perimetro del cantiere devono essere segnalati in modo da essere chiaramente visibili e individuabili. 18.2. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile
ed eventualmente di un’altra bevanda appropriata non alcolica in quantità
sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro. – di attrezzature per prendere i loro pasti in condizioni soddisfacenti; – all’occorrenza di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni soddisfacenti.
PRESCRIZIONI MINIME SPECIFICHE Osservazione preliminare Quando è richiesto da situazioni particolari, la classificazione delle prescrizioni minime in due sezioni, quali sono presentate nelle pagine che seguono, non deve essere considerata tassativa. Sezione I Posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali 1. Stabilità e solidità I locali devono presentare una struttura e una stabilità adeguate al tipo di impiego. 2. Porte di emergenza Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da
non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 3. Aerazione Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria moleste. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente. 4. Temperatura 4.1. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale in servizio permanente, dei gabinetti, delle mense e dei locali di primo soccorso deve soddisfare alla destinazione specifica di questi locali. 4.2. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono consentire di evitare un eccessivo soleggiamento, tenuto conto del tipo di lavoro e dell’uso del locale. 5. Illuminazione naturale e artificiale I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 6. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali 6.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 6.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei
locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere
condizioni appropriate di igiene. 7. Finestre e lucernari dei locali 7.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da
costituire un pericolo per i lavoratori. 8. Porte e portoni 8.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall’uso dei locali. 8.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte
trasparenti. 9. Vie di circolazione Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza. 10. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili La scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. 11. Dimensione e volume d’aria dei locali I locali di lavoro devono avere una superficie ed un’altezza che consentano ai lavoratori di eseguire il loro lavoro senza rischio per la sicurezza, la salute o il benessere. Sezione II Posti di lavoro nei cantieri all’esterno dei locali 1. Stabilità e solidità 1.1. I posti di lavoro mobili o fissi situati in elevazione o in
profondità devono essere solidi e stabili, tenendo conto: – dei carichi massimi che essi possono essere chiamati a
sopportare e della loro ripartizione 1.2. Verifica La stabilità e la solidità devono essere verificate in maniera appropriata e in particolar modo dopo una eventuale modifica dell’altezza o della profondità del posto di lavoro. 2. Impianti di distribuzione di energia 2.1. Gli impianti di distribuzione di energia del cantiere, segnatamente quelli soggetti ad influenze esterne, devono essere regolarmente verificati e sottoposti a manutenzione. 2.2. Gli impianti esistenti prima dell’inizio del cantiere devono
essere identificati, verificati e chiaramente segnalati. 3. Influenze atmosferiche I lavoratori devono essere protetti contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute. 4. Caduta di oggetti I lavoratori devono essere protetti contro la caduta di oggetti, con mezzi collettivi ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o
accatastati in modo tale da evitarne il crollo o il ribaltamento. 5. Scavi, pozzi, lavori sotterranei, gallerie, sterri 5.1. Si devono prendere adeguate precauzioni nel caso di scavi,
pozzi, lavori sotterranei o gallerie: b) per prevenire i pericoli relativi alla caduta di
una persona, di materiali o di oggetti, o all’irruzione di acque; 5.2. Prima dell’inizio dello sterro, si devono prendere delle misure per individuare e ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla presenza di cavi sotterranei e altri sistemi di distribuzione. 5.3. Si devono prevedere vie sicure per penetrare nelle zone
degli scavi ed uscirne. 6. Lavori di demolizione Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo: a) devono essere adottate precauzioni, metodi e
procedure adeguate; 7. Paratoie e cassoni 7.1. Paratoie e cassoni devono essere: b) provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di materiali. 7.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 7.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente. 8. Lavori sui tetti 8.1. In caso di necessità per evitare un rischio o quando l’altezza o l’inclinazione superano i valori fissati dagli Stati membri, debbono essere prese disposizioni collettive preventive per evitare la caduta dei lavoratori, degli attrezzi o di altri oggetti o materiali. 8.2. Quando i lavoratori devono lavorare su un tetto o in prossimità di esso o di qualsiasi altra superficie fatta di materiali fragili, attraverso i quali è possibile cadere, devono essere prese misure preventive per evitare che inavvertitamente i lavoratori camminino sulla superficie di materiale fragile o cadano a terra. |
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| Allegato III: Prescrizioni minime di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Allegato V: Prescrizioni minime di sicurezza e salute per le attrezzature di lavoro | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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