Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE e STRACQUADANIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

 

Allegato IV

(art. 42, comma 1)

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER I CANTIERI

Osservazioni preliminari

        Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano ogni qualvolta le caratteristiche del cantiere o dell’attività, le circostanze o un rischio lo richiedono.

        Ai fini del presente allegato, il termine «locali» include tra l’altro le baracche.


Parte A

PRESCRIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE
PER I LUOGHI DI LAVORO SUI CANTIERI

1. Stabilità e solidità

        1.1. I materiali, le attrezzature e in maniera generale ogni elemento che durante uno spostamento possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere stabilizzati in modo adeguato e sicuro.

        1.2. L’accesso a qualsiasi superficie costituita da materiali che non offrono una resistenza sufficiente è autorizzato soltanto se sono disponibili attrezzature o mezzi adeguati per poter realizzare il lavoro in modo sicuro.

2. Impianto di distribuzione d’energia

        2.1. Gli impianti devono essere concepiti, realizzati e utilizzati in modo da non costituire un pericolo d’incendio o di esplosione e da proteggere in maniera adeguata le persone contro i rischi di folgorazione per contatti diretti o indiretti.

        2.2. La progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione devono tener conto del tipo e della potenza dell’energia distribuita, delle condizioni di influenze esterne e della competenza delle persone che hanno accesso a parti dell’impianto.

3. Vie e uscite di emergenza

        3.1. Le vie e le uscite di emergenza devono restare sgombre e sboccare il più direttamente possibile in una zona di sicurezza.

        3.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
        3.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali, nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.
        3.4. Le vie e le uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI. La segnaletica deve essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.
        3.5. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo che possano essere utilizzate senza intralci ad ogni momento.
        3.6. Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.

4. Rilevamento e lotta antincendio

        4.1. A seconda delle caratteristiche del cantiere, delle dimensioni e dell’uso dei locali, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o dei materiali presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, deve essere previsto un numero sufficiente di dispositivi adeguati antincendio e, se necessario, di rilevatori d’incendio e di sistemi di allarme.

        4.2. Questi dispositivi di lotta antincendio, rilevatori di incendio e sistemi di allarme devono essere regolarmente verificati e mantenuti in efficienza.
        A intervalli regolari devono svolgersi prove ed esercizi appropriati.
        4.3. I dispositivi non automatici di lotta contro l’incendio devono essere facilmente accessibili e manovrabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI. La segnaletica dev’essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.

5. Aerazione

        Tenuto conto dei metodi di lavoro e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori, si deve far sì che questi ultimi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.

        Qualora venga impiegato un impianto di aerazione, esso deve essere mantenuto in condizione di funzionare e di non esporre i lavoratori a correnti d’aria nocive per la loro salute.
        Un sistema di controllo deve segnalare ogni guasto quando ciò risulti necessario per la salute dei lavoratori.

6. Esposizione a rischi particolari

        6.1. Se dei lavoratori devono penetrare in una zona in cui l’atmosfera può contenere sostanze tossiche o nocive o avere un tenore insufficiente di ossigeno o essere infiammabile, tale atmosfera deve essere controllata e devono essere prese le misure adeguate per prevenire ogni pericolo.

        6.2. Un lavoratore non può in nessun caso essere esposto ad un’atmosfera chiusa a grave rischio.
        Egli deve almeno essere sorvegliato di continuo dall’esterno e devono essere attuate tutte le precauzioni opportune per poterlo soccorrere in modo efficace ed immediato.

7. Temperatura

        Durante il lavoro la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro, dei locali e delle vie di circolazione sul cantiere

        8.1. I posti di lavoro, i locali e le vie di circolazione sul cantiere devono per quanto possibile disporre di luce naturale sufficiente ed essere illuminati in maniera adeguata e sufficiente con luce artificiale di notte e quando la luce naturale è insufficiente; se del caso, vanno utilizzate fonti di luce portatili protette contro gli urti.

        Il colore utilizzato per l’illuminazione artificiale non può alterare o influenzare la percezione dei segnali o dei cartelli stradali.
        8.2. Gli impianti di illuminazione dei locali, dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere disposti in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti rischi di infortunio per i lavoratori.
        8.3. I locali, i posti di lavoro e le vie di circolazione in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale devono disporre di una illuminazione di emergenza di sufficiente intensità.

9. Porte e portoni

        9.1. Le porte scorrevoli devono essere dotate di un sistema di sicurezza che ne eviti la fuoriuscita dalle guide e la caduta.

        9.2. Le porte ed i portoni che si aprono verso l’alto devono essere dotati di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
        9.3. Le porte situate sul tracciato delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in modo appropriato.
        9.4. Nelle immediate vicinanze dei portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono essere previste, a meno che il passaggio sia sicuro per i pedoni, porte per la circolazione dei pedoni, le quali devono essere segnalate in modo ben visibile e rimanere sgombre in permanenza.
        9.5. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischio d’infortunio per i lavoratori.
        Essi devono disporre di dispositivi di blocco di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e altresì poter essere aperti manualmente, a meno che non si aprano automaticamente in caso di interruzione di energia.

10. Vie di circolazione - Zone di pericolo

        10.1. Le vie di circolazione, comprese le scale, le scale fisse e le banchine e rampe di carico devono essere calcolate, ubicate, sistemate e rese praticabili in modo che possano essere facilmente utilizzate in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
        10.2. Le dimensioni delle vie che servono alla circolazione di persone e/o di merci, comprese quelle in cui avvengono operazioni di carico o scarico, devono essere previste per il numero potenziale di utilizzatori e per il tipo di attività.

        Quando sulle vie di circolazione vengono utilizzati mezzi di trasporto, si dovrà prevedere una distanza di sicurezza sufficiente o mezzi di protezione adeguati per gli altri utenti del luogo. Tali vie dovranno essere chiaramente segnalate, regolarmente verificate e si dovrà provvedere alla loro manutenzione.

        10.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente dalle porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
        10.4. Se il cantiere comporta zone di accesso limitato, queste zone devono essere dotate di dispositivi che evitino che i non addetti ai lavori vi possano accedere.
        Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati a penetrare nelle zone di pericolo.

        Le zone di pericolo devono essere segnalate in maniera ben visibile.

11. Banchine e rampe di carico

        11.1. Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate in funzione delle dimensioni dei carichi da trasportare.
        11.2. Le banchine di carico devono avere almeno una uscita.
        11.3. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale che i lavoratori non possano cadere.

12. Spazio per la libertà di movimento nel posto di lavoro

        La superficie del posto di lavoro deve essere dimensionata in modo tale che i lavoratori dispongano di sufficiente libertà di movimento per le loro attività, tenuto conto di qualsiasi attrezzatura o materiale necessari presenti.

13. Primo soccorso

        13.1. Spetta al datore di lavoro garantire che in ogni momento possa essere attuato un primo soccorso, con personale che abbia la formazione adeguata.

        Devono essere adottate misure per assicurare l’evacuazione per cure mediche dei lavoratori vittime di incidenti o di un malessere improvviso.
        13.2. Quando le dimensioni del cantiere o i tipi di attività lo richiedano, vanno previsti uno o più locali destinati al primo soccorso.
        13.3. I locali destinati al primo soccorso devono essere dotati di impianti e di attrezzature di primo soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme al titolo VI.
        13.4. Attrezzature di pronto soccorso devono essere disponibili altresì in tutti i luoghi in cui lo richiedano le condizioni di lavoro. Esse devono essere oggetto di una segnaletica appropriata e devono essere facilmente accessibili.
        Una segnaletica chiaramente visibile deve indicare l’indirizzo e il numero di telefono del servizio locale di emergenza.

14. Servizi igienico-assistenziali

        14.1. Spogliatoi e armadi per gli abiti
        14.1.1. Spogliatoi adeguati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando essi devono indossare indumenti speciali di lavoro e, per motivi di salute o di decenza, non si può chiedere loro di cambiarsi in un altro luogo.

        Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere dotati di sedie.
        14.1.2. Gli spogliatoi devono essere di dimensioni sufficienti e disporre di dispositivi che consentano a ciascun lavoratore di far asciugare, se necessario, i suoi indumenti di lavoro, nonché i suoi abiti ed effetti personali e chiuderli a chiave.
        Qualora le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli indumenti di lavoro devono poter essere riposti separatamente dagli abiti e dagli effetti personali.
        14.1.3. Spogliatoi separati o un’utilizzazione separata degli spogliatoi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.
        14.1.4. Quando gli spogliatoi non sono necessari ai sensi del punto 14.1.1, primo capoverso, ogni lavoratore deve disporre di uno spazio in cui riporre sotto chiave i suoi abiti ed effetti personali.

        14.2. Docce
        14.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi.

        14.2.2. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permetterne l’uso a ciascun lavoratore senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.
        14.2.3. Le docce e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro.

        14.3. Gabinetti e lavabi
        I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario.

        Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati o un’utilizzazione separata degli stessi.

15. Locali di riposo e di soggiorno

        15.1. Quando la sicurezza o la salute dei lavori lo richiedano, in particolare a causa del tipo di attività o del numero di lavoratori e della lontananza del cantiere da luoghi abitati, i lavoratori devono poter disporre di locali di riposo e di soggiorno facilmente accessibili.

        15.2. I locali di riposo e di soggiorno devono essere di dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e di sedie a schienale che tenga conto del numero di lavoratori.
        15.3. Qualora detti locali non esistano, altri spazi devono essere messi a disposizione del personale affinché possa trattenervisi durante l’interruzione del lavoro.
        15.4. I locali di soggiorno fissi, a meno che non siano utilizzati soltanto a titolo eccezionale, devono comportare servizi igienici in numero sufficiente, una sala per i pasti e una sala di riposo.
        Essi devono essere dotati di letti, armadi, tavoli e sedie a schienale in base al numero di lavoratori ed essere adibiti all’uso previsto tenendo eventualmente conto della presenza dei lavoratori di sesso maschile e femminile.
        15.5. Nei locali di riposo e di soggiorno si devono adottare misure appropriate di protezione dei non fumatori contro la molestia dovuta al consumo di tabacco.

16. Donne incinte e madri allattanti

        Le donne incinte e le madri allattanti devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

17. Lavoratori handicappati

        I luoghi di lavoro devono essere strutturati in funzione, se del caso, dei lavoratori handicappati.

        Questa disposizione si applica in particolare alle porte, alle vie di comunicazione, alle scale, alle docce, ai lavandini, ai gabinetti e ai posti di lavoro utilizzati o occupati direttamente da lavoratori handicappati.

18. Disposizioni varie

        18.1. L’accesso e il perimetro del cantiere devono essere segnalati in modo da essere chiaramente visibili e individuabili.

        18.2. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile ed eventualmente di un’altra bevanda appropriata non alcolica in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.
        18.3. I lavoratori devono disporre:

            –  di attrezzature per prendere i loro pasti in condizioni soddisfacenti;

            –  all’occorrenza di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni soddisfacenti.


Parte B

PRESCRIZIONI MINIME SPECIFICHE
PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

Osservazione preliminare

        Quando è richiesto da situazioni particolari, la classificazione delle prescrizioni minime in due sezioni, quali sono presentate nelle pagine che seguono, non deve essere considerata tassativa.

Sezione I

Posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali

1. Stabilità e solidità

        I locali devono presentare una struttura e una stabilità adeguate al tipo di impiego.

2. Porte di emergenza

        Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno.

        Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
        Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

3. Aerazione

        Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria moleste.

        Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

4. Temperatura

        4.1. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale in servizio permanente, dei gabinetti, delle mense e dei locali di primo soccorso deve soddisfare alla destinazione specifica di questi locali.

        4.2. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono consentire di evitare un eccessivo soleggiamento, tenuto conto del tipo di lavoro e dell’uso del locale.

5. Illuminazione naturale e artificiale

        I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

6. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

        6.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

        6.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
        6.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

7. Finestre e lucernari dei locali

        7.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura.

        Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
        7.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature o essere dotati di dispositivi, al fine da consentirne senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro e altresì per i lavoratori presenti.

8. Porte e portoni

        8.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall’uso dei locali.

        8.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti.
        8.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
        8.4. Quando le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c’è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

9. Vie di circolazione

        Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

10. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

        La scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

        Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
        Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

11. Dimensione e volume d’aria dei locali

        I locali di lavoro devono avere una superficie ed un’altezza che consentano ai lavoratori di eseguire il loro lavoro senza rischio per la sicurezza, la salute o il benessere.

Sezione II

Posti di lavoro nei cantieri all’esterno dei locali

1. Stabilità e solidità

        1.1. I posti di lavoro mobili o fissi situati in elevazione o in profondità devono essere solidi e stabili, tenendo conto:
            – del numero di lavoratori che li occupano

            – dei carichi massimi che essi possono essere chiamati a sopportare e della loro ripartizione
            – delle influenze esterne che essi possono subire.
        Qualora il supporto e gli altri componenti di questi posti di lavoro non presentino una stabilità intrinseca, bisognerà assicurare la loro stabilità con mezzi di fissaggio appropriati e sicuri per evitare ogni spostamento intempestivo o involontario dell’intero posto di lavoro o di parti di esso.

        1.2. Verifica

        La stabilità e la solidità devono essere verificate in maniera appropriata e in particolar modo dopo una eventuale modifica dell’altezza o della profondità del posto di lavoro.

2. Impianti di distribuzione di energia

        2.1. Gli impianti di distribuzione di energia del cantiere, segnatamente quelli soggetti ad influenze esterne, devono essere regolarmente verificati e sottoposti a manutenzione.

        2.2. Gli impianti esistenti prima dell’inizio del cantiere devono essere identificati, verificati e chiaramente segnalati.
        2.3. Le eventuali linee elettriche aeree devono essere, per quanto possibile, deviate al di fuori dell’area del cantiere o messe fuori tensione.
        Se ciò non fosse possibile, si devono prevedere barriere o avvertenze affinché i veicoli e gli impianti vengano mantenuti a distanza.
        Adeguati avvertimenti e una protezione sospesa devono essere previsti nel caso in cui veicoli del cantiere si trovino a dover passare sotto le linee.

3. Influenze atmosferiche

        I lavoratori devono essere protetti contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.

4. Caduta di oggetti

        I lavoratori devono essere protetti contro la caduta di oggetti, con mezzi collettivi ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile.

        I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo tale da evitarne il crollo o il ribaltamento.
        Se necessario, si devono prevedere passaggi coperti sul cantiere o rendere impossibile l’accesso alle zone pericolose.

5. Scavi, pozzi, lavori sotterranei, gallerie, sterri

        5.1. Si devono prendere adeguate precauzioni nel caso di scavi, pozzi, lavori sotterranei o gallerie:
            a) mediante puntellatura o sostegno a scarpa adeguati;

            b) per prevenire i pericoli relativi alla caduta di una persona, di materiali o di oggetti, o all’irruzione di acque;
            c) per provvedere ad una ventilazione sufficiente di tutti i posti di lavoro, mantenendo un’atmosfera respirabile che non sia pericolosa o nociva per la salute;
            d) per consentire ai lavoratori di mettersi al sicuro in caso d’incendio o di irruzione di acque o di materiali.

        5.2. Prima dell’inizio dello sterro, si devono prendere delle misure per individuare e ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla presenza di cavi sotterranei e altri sistemi di distribuzione.

        5.3. Si devono prevedere vie sicure per penetrare nelle zone degli scavi ed uscirne.
        5.4. I cumuli di materiali di sterro, i materiali ed i veicoli in movimento devono essere tenuti a distanza dai luoghi di scavo. Si devono costruire, all’occorrenza, adeguate barriere.

6. Lavori di demolizione

        Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo:

            a) devono essere adottate precauzioni, metodi e procedure adeguate;
            b) i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

7. Paratoie e cassoni

        7.1. Paratoie e cassoni devono essere:
            a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

            b) provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di materiali.

        7.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

        7.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

8. Lavori sui tetti

        8.1. In caso di necessità per evitare un rischio o quando l’altezza o l’inclinazione superano i valori fissati dagli Stati membri, debbono essere prese disposizioni collettive preventive per evitare la caduta dei lavoratori, degli attrezzi o di altri oggetti o materiali.

        8.2. Quando i lavoratori devono lavorare su un tetto o in prossimità di esso o di qualsiasi altra superficie fatta di materiali fragili, attraverso i quali è possibile cadere, devono essere prese misure preventive per evitare che inavvertitamente i lavoratori camminino sulla superficie di materiale fragile o cadano a terra.

 

 

Allegato III: Prescrizioni minime di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Allegato V: Prescrizioni minime di sicurezza e salute per le attrezzature di lavoro www.zenomoretti.com

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