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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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DISEGNO DI LEGGE
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Capo III Attività di prevenzione e protezioneArt. 14. (Servizio di prevenzione e protezione)1. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, il datore di lavoro o i dirigenti organizzano il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda, o della unità produttiva, o incaricano persone o servizi esterni alla azienda, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di
cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di
cui all’articolo 15, devono essere in numero sufficiente e disporre di mezzi
e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non
possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento
del proprio incarico. a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; 9. Nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, anche all’interno di società o strutture appositamente costituite o organizzate dalla società capogruppo. Art. 15. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado ed essere inoltre
in possesso di un attestato di frequenza,
con verifica dell’apprendimento,
a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei
corsi. Art. 16. (Compiti del servizio di protezione) 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali collabora con il datore di lavoro o con i dirigenti: a) alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale; b) nella elaborazione delle misure preventive e
protettive, delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e i
relativi sistemi di controllo; 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
(Svolgimento diretto da parte del datore 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato II, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui agli articoli successivi. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare il corso di formazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997, e tenere a disposizione degli organi di vigilanza il relativo attestato.
(Riunione periodica di prevenzione 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro o i dirigenti, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indicono almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante ovvero il dirigente; b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi; 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro o i dirigenti
sottopongono all’esame dei partecipanti: b) l’andamento degli infortuni e delle malattie
professionali; 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. |
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| Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione |
Titolo II: Luoghi di lavoro | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne |
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