Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo III

Attività di prevenzione e protezione

Capo III Attività di prevenzione e protezione

Art. 14. (Servizio di prevenzione e protezione)

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, il datore di lavoro o i dirigenti organizzano il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda, o della unità produttiva, o incaricano persone o servizi esterni alla azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

    2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 15, devono essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
    3. I servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono disporre di personale professionalmente preparato in relazione alla natura dei rischi presenti nelle aziende, nel cui ambito svolgono la loro attività.
    4. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro o i dirigenti possono avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
    5. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 15.
    6. Il servizio esterno di prevenzione e protezione deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
    7. Qualora il datore di lavoro o il dirigente ricorrano a persone o servizi esterni essi non sono per questo liberati della propria responsabilità in materia, salvo quanto previsto dall’articolo 2049 del codice civile.
    8. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

        a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

        b) nelle centrali termoelettriche;
        c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
        d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi polveri e munizioni;
        e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
        f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
        g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.

    9. Nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, anche all’interno di società o strutture appositamente costituite o organizzate dalla società capogruppo.

Art. 15. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)

    1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

    2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
    3. Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che pur non in possesso del titolo di studio di cui al comma 2 dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi di cui ai commi 2 e 5.
    4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, dalla Associazione nazionale consulenti del lavoro o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    5. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
    6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
    7. Coloro che sono in possesso di laurea di «Ingegneria della sicurezza e protezione», «Scienze della sicurezza e protezione», «Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro», «Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente» o di «Ingegneria della sicurezza industriale e nucleare» sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
    8. È fatto salvo l’articolo 17 della presente legge.
    9. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    10. Le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall’espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.
    11. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

Art. 16.

(Compiti del servizio di protezione)

    1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali collabora con il datore di lavoro o con i dirigenti:

        a) alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale;

        b) nella elaborazione delle misure preventive e protettive, delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e i relativi sistemi di controllo;
        c) nella promozione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
        d) alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’articolo 18;
        e) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 28 della presente legge.

    2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.


Art. 17.

(Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi)

    1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato II, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui agli articoli successivi.

    2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare il corso di formazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997, e tenere a disposizione degli organi di vigilanza il relativo attestato.


Art. 18.

(Riunione periodica di prevenzione
e protezione dai rischi)

    1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro o i dirigenti, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indicono almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

        a) il datore di lavoro o un suo rappresentante ovvero il dirigente;

        b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
        c) il medico competente ove previsto;
        d) il rappresentante per la sicurezza.

    2. Nel corso della riunione il datore di lavoro o i dirigenti sottopongono all’esame dei partecipanti:
        a) il documento di valutazione dei rischi;

        b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
        c) l’organizzazione della sorveglianza sanitaria;
        d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

    3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
        a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

        b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

    4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

    5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni

Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione

Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione

Titolo I: Disposizioni generali capo IV Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria

Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori

Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

Titolo I: Disposizioni generali capo IX Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Titolo II: Luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

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