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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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DISEGNO DI LEGGE
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Capo II Princìpi generali di prevenzione Art. 6. (Misure generali di tutela) 1. I princpi generali di prevenzione per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: b) eliminazione dei rischi
e, ove ciò non sia possibile,
la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali
concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni
in quanto generalmente utilizzate; 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Art. 7. (Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti)1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 2, senza possibilità di delega, deve: a) in relazione alla natura della attività della azienda o della unità produttiva, valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari per condizioni soggettive o per tipologia contrattuale utilizzata, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; b) all’esito della valutazione di cui alla lettera a) elaborare un documento contenente: 1) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Le indicazioni del documento eventualmente riferibili a situazioni di mancata o inadeguata ottemperanza a obblighi previsti dalla presente legge non costituiscono elemento di prova ai fini della applicazione di sanzioni penali o amministrative, sempre che la rimozione delle predette situazioni sia congruamente programmata nello stesso documento, anche attraverso la contestuale previsione di immediate misure transitorie idonee a preservare i lavoratori da pericoli diretti per la loro sicurezza e salute; 2) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali; c) designare il responsabile, il cui nominativo è inserito
nel documento di cui alla lettera b), e gli addetti del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di
cui al capo III. 2) descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 3) dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 4) funzioni e compiti assegnati a lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato ovvero utilizzati mediante contratto di
somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché della presenza in azienda di
lavoratori con rapporti di collaborazione, anche nella modalità a progetto
di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003
che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; b) nominare, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il medico competente; c) adottare, in materia di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione
dell’emergenza le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività,
alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e del numero delle
persone presenti conformemente a quanto previsto nel capo IV; 3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere effettuata e il documento di cui al comma 1, lettera b) deve essere elaborato in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 4. La valutazione di cui al comma 1 ed il relativo documento sono
aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Art. 8. (Obblighi dei preposti)1. I preposti che sovrintendono alle attività indicate all’articolo 2, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) richiedere l’attuazione e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti; b) prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico; 2. In assenza di preposti i compiti di cui al comma 1 sono svolti dai datori di lavoro o dai dirigenti. Art. 9. (Obblighi dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e dei componenti dell’impresa familiare)1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale; 3. I lavoratori autonomi e i componenti dell’azienda familiare
devono: b) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla presente legge. Art. 10 (Obblighi dei datori di lavoro committenti e appaltatori nel contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel contratto d’opera, del distaccante e del distaccatario)1. Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; b) fornisce ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro committenti e
appaltatori e i lavoratori autonomi: b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. Nel caso in cui dal datore di lavoro committente siano concessi in
uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l’esecuzione dei lavori di cui
al comma 1, dette macchine o attrezzi devono essere conformi alle norme di
sicurezza previste dalla presente legge. Art. 11. (Obblighi dei progettisti)1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art. 12. (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e salute. Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalla relativa documentazione. Art. 13. (Obblighi degli installatori)1. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di sicurezza e salute del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
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| Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione |
Titolo II: Luoghi di lavoro | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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