Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo II

Principi generali di prevenzione (artt.6 - 13)

Capo II Princìpi generali di prevenzione

Art. 6. (Misure generali di tutela)

    1. I princpi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
        a) valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;

        b) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate;
        c) riduzione dei rischi alla fonte;
        d) programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
        e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
        f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
        g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
        h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
        i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
        l) allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona a seguito della comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 24 e adibizione del medesimo, ove possibile, ad altra mansione;
        m) istruzioni adeguate ai lavoratori;
        n) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.

    2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 7. (Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti)

    1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 2, senza possibilità di delega, deve:

        a) in relazione alla natura della attività della azienda o della unità produttiva, valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari per condizioni soggettive o per tipologia contrattuale utilizzata, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;

        b) all’esito della valutazione di cui alla lettera a) elaborare un documento contenente:

            1) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Le indicazioni del documento eventualmente riferibili a situazioni di mancata o inadeguata ottemperanza a obblighi previsti dalla presente legge non costituiscono elemento di prova ai fini della applicazione di sanzioni penali o amministrative, sempre che la rimozione delle predette situazioni sia congruamente programmata nello stesso documento, anche attraverso la contestuale previsione di immediate misure transitorie idonee a preservare i lavoratori da pericoli diretti per la loro sicurezza e salute;

            2) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali;

        c) designare il responsabile, il cui nominativo è inserito nel documento di cui alla lettera b), e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui al capo III.
    2. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 2, o i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
        a) fornire ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
            1) organizzazione del lavoro e natura dei rischi;

            2) descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

            3) dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

            4) funzioni e compiti assegnati a lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero utilizzati mediante contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché della presenza in azienda di lavoratori con rapporti di collaborazione, anche nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
            5) prescrizioni degli organi di vigilanza.

        b) nominare, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il medico competente;

        c) adottare, in materia di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione dell’emergenza le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e del numero delle persone presenti conformemente a quanto previsto nel capo IV;
        d) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell’azienda o dell’unità produttiva;
        e) tenere conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità degli stessi in materia di sicurezza e salute;
        f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale;
        g) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
        h) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
        i) permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera e);
        l) consultare i rappresentanti per la sicurezza sul lavoro nei casi previsti dall’articolo 26;
        m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
        n) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti, conformemente a quanto stabilito nel capo IV;
        o) tenere un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, secondo le modalità di cui all’allegato I. Il registro deve essere conservato, ove possibile, sul luogo di lavoro o, comunque, presso la sede dell’azienda o dell’ unità produttiva;
        p) informare e formare i lavoratori e i loro rappresentanti, secondo le disposizioni di cui al capo VII;
        q) astenersi salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

    3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere effettuata e il documento di cui al comma 1, lettera b) deve essere elaborato in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

    4. La valutazione di cui al comma 1 ed il relativo documento sono aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
    5. Il documento di cui al comma 1, lettera b), è custodito presso l’azienda o l’unità produttiva ed è esibito a richiesta dell’organo di vigilanza, che ne prende visione a fini conoscitivi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera b).
    6. Nelle aziende di cui all’allegato II, il documento di valutazione dei rischi, di cui al comma 1, lettera b), può essere redatto in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali, di cui all’articolo 27 della presente legge.
    7. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi della presente legge, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico della amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dalla presente legge, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento alla amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

Art. 8. (Obblighi dei preposti)

    1. I preposti che sovrintendono alle attività indicate all’articolo 2, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

        a) richiedere l’attuazione e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti;

        b) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
        c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
        d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
        e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
        f) segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza.

    2. In assenza di preposti i compiti di cui al comma 1 sono svolti dai datori di lavoro o dai dirigenti.

Art. 9. (Obblighi dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e dei componenti dell’impresa familiare)

    1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

    2. I lavoratori devono in particolare:

        a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

        b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
        c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
        d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
        e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettera c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
        f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
        g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
        h) sottoporsi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
        i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla presente legge o comunque disposti dal medico competente.

    3. I lavoratori autonomi e i componenti dell’azienda familiare devono:
        a) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo V;

        b) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 10 (Obblighi dei datori di lavoro committenti e appaltatori nel contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel contratto d’opera, del distaccante e del distaccatario)

    1. Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

        a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;

        b) fornisce ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

    2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro committenti e appaltatori e i lavoratori autonomi:
        a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto o del contratto d’opera;

        b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva.

    3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

    4. Nel caso in cui dal datore di lavoro committente siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, dette macchine o attrezzi devono essere conformi alle norme di sicurezza previste dalla presente legge.
    5. I lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 276, del 2003, sono formati e addestrati dal datore di lavoro distaccante per l’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale viene attuato il distacco in conformità alle disposizioni della presente legge. Tali adempimenti possono essere svolti dal soggetto distaccatario previo accordo scritto con il distaccante. Nel caso in cui le mansioni cui è destinato il lavoratore distaccato richiedano una sorveglianza sanitaria o comportino rischi specifici, il distaccatario ne informa il lavoratore in conformità alle disposizioni della presente legge. Il distaccatario osserva, altresì, nei confronti del medesimo lavoratore distaccato tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 11. (Obblighi dei progettisti)

    1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 12. (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)

    1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e salute. Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalla relativa documentazione.

Art. 13. (Obblighi degli installatori)

    1. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di sicurezza e salute del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

 

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo 1 Finalità, campo di applicazione, definizioni

Titolo I: Disposizioni generali capo II Princìpi generali di prevenzione

Titolo I: Disposizioni generali capo III Attività di prevenzione e protezione

Titolo I: Disposizioni generali capo IV Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Titolo I: Disposizioni generali capo V Sorveglianza sanitaria

Titolo I: Disposizioni generali capo VI Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Titolo I: Disposizioni generali capo VII Informazione e formazione dei lavoratori

Titolo I: Disposizioni generali capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

Titolo I: Disposizioni generali capo IX Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Titolo II: Luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

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