TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
Articolo 69 Definizioni
Articolo 70 Requisiti di sicurezza
Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro
Articolo 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Articolo 73 Informazione e formazione
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Articolo 74 Definizioni
Articolo 75 Obbligo di uso
Articolo 76 Requisiti dei DPI
Articolo 77 Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78 Obblighi dei lavoratori
Articolo 79 Criteri per l’individuazione e l’uso
Capo III Impianti e apparecchiature elettriche
Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro
Articolo 81 Requisiti di sicurezza
Articolo 82 Lavori sotto tensione
Articolo 83 Lavori in prossimità di parti attive
Articolo 84 Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Art. 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Articolo 86 Verifiche
Articolo 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro)
Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
Indice rischi
Indice leggi collegate testo unico
Guarda anche nel sito:
Indice Giornali
Indice Televisioni
Blog Testo Unico
per discuterne
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