Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Capo I Uso delle attrezzature di lavoro  

Articolo 69 Definizioni

Articolo 70 Requisiti di sicurezza 

Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro 

Articolo 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 

Articolo 73 Informazione e formazione 

Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale 

Articolo 74 Definizioni

Articolo 75 Obbligo di uso 

Articolo 76 Requisiti dei DPI

Articolo 77 Obblighi del datore di lavoro 

Articolo 78 Obblighi dei lavoratori

Articolo 79 Criteri per l’individuazione e l’uso 

Capo III Impianti e apparecchiature elettriche 

Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro 

Articolo 81 Requisiti di sicurezza 

Articolo 82 Lavori sotto tensione 

Articolo 83 Lavori in prossimità di parti attive 

Articolo 84 Protezioni dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Art. 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 

Articolo 86 Verifiche 

Articolo 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro)

         

 

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