Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro

1.  Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a)  contatti elettrici diretti;

b)  contatti elettrici indiretti;

c)  innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d)  innesco di esplosioni;

e)  fulminazione diretta ed indiretta;

f)   sovratensioni;

g)  altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2.  A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in

considerazione:

a)    le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b)    i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c)    tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3.   A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed

organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

 

 

 

1.      Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

a)                 contatti elettrici diretti;

b)                 contatti elettrici indiretti;

c)                 innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d)                 innesco di esplosioni;

e)                 fulminazione diretta ed indiretta;

f)                   sovratensioni;

g)                 altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

 

2.      A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a)                 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b)                 i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c)                 tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

 

3.      A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

 

 

 

Articolo 79 Criteri per l’individuazione e l’uso Collegamenti

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