Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro)

 

1.  Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.

2.  Il datore di [lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

 

a)      dell’articolo 70, comma 1;

b)      dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;

c)      dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

d)      degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e)      degli articoli [80, comma 2,] 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:

a)      dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;

b)      dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti     3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;

c)      dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);

d)      dell’articolo 80, commi 3 e 4.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a

euro 1.800 per la violazione: a)   dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli

indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b)      dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;

c)      dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);

d)      dell’articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai

luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai

luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7.  Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72.

 

 

 

 

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 1 e dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;

b) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;

c) dell’articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.

 

2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell’allegato V, parte II;

b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI.

 

3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell’allegato V, parte II, e dell’allegato VI;

b) dell’articolo 71 commi 6 e 9;

c) dell’articolo 72, commi 1 e 2;

d) dell’articolo 86, comma 3.

 

 

 

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