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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Articolo 56 Sanzioni per il preposto1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione
dell’articolo 19,
1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d); c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g). |
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Articolo 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente | Collegamenti Articolo 19 Obblighi del preposto Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Articolo 57 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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