Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 56 Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo

19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19,
comma 1, lettere b), d) e g).

 

 

1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:

a)                con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);

b)                con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);

c)                con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).

 

 

 

Articolo 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Collegamenti

Articolo 19 Obblighi del preposto

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Articolo 57 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori www.zenomoretti.com

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