Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 57 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

 

1.  I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

2.  I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

 

 

 

1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 600 a 2.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 15.000 a 45.000 euro.

 

3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

 

 

 

 

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