Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

 

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a)  per la violazione dell’articolo 29, comma 1;

b)  che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la
violazione è commessa:

a)  nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b)  in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c)  per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

 

3.  E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.

4.  E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5.  Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

 

a)  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);

c)  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, ultimo periodo, o 3-ter.

e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g), n), p)

seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29,

comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo

18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18,

comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo

25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di

violazione dell’articolo 26, comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18,

comma 1, lettera aa). 6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

 

 

 

1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, lettere q) e z) prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f;

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E’ punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lett. a), b) e c);

b) con l’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lett. d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lett. b), 43, comma 1, lett. d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;

c) con l’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi;

d) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2, 37, commi 1, 4, 6, 7, 8 e 9;

e) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l) e 43, comma 4;

f) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a)

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. bb);

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. u), 29, comma 4, e 35, comma 2;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;

m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8.

n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall’articolo 18, comma 1, lettera s);

o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall’articolo 18, comma 1, lettera aa).

5. L’applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera h) esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

 

 

 

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