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Provvedimento 30 ottobre 2007. Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma 6 Legge 5 giugno 2003 n° 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (G.U. n° 266 del 15/11/07) |
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DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 Direttore Dott. Bruno Pesenti 24121 Bergamo – Via Gallicciolli, 4 - 035 385083/075 Bergamo,15/01/2007 Prot. n° U0006882/III.2.2 Ai Componenti della Commissione ex art. 27 All’Associazione medici competenti provincia di BG Ai Laboratori d’analisi pubblici e privati Oggetto: Provvedimento 30 ottobre 2007. Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma 6 Legge 5 giugno 2003 n° 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (G.U. n° 266 del 15/11/07) L'Intesta Governo-Regioni del 30 ottobre scorso ha sancito l'obbligatorietà da parte del Datore di Lavoro di sottoporre a specifica Sorveglianza Sanitaria (visite mediche preventive e periodiche annuali tramite il medico competente aziendale) le categorie di lavoratori indicate nell'Allegato 1 del Provvedimento. Si tratta per lo più di lavoratori addetti alla conduzione di veicoli stradali o di vari mezzi di trasporto aziendali (macchine di movimentazione terra e merci). Oltre alla visita medica e eventuali accertamenti sanitari mirati ai rischi specifici (es.: audiometria per esposizione a rumore) l'Intesa introduce l'obbligatorietà dell'esecuzione, da parte del medico aziendale, di test di screening atti a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. In caso di positività a tali test di screening il lavoratore dovrà essere inviato, dal medico competente aziendale, al SERT dell’ASL per l'effettuazione di ulteriori accertamenti. "L’intesa" prevede che gli accertamenti di conferma debbano essere compiuti sullo stesso campione sul quale è stato effettuato lo screening. Qualora questi accertamenti evidenziassero uno stato di tossicodipendenza il lavoratore dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero. "L’intesa", tuttavia, intende differenziare lo stato di tossicodipendenza ed il relativo percorso di recupero, dal consumo occasionale di sostanze psicotrope che dovrà essere, in ogni caso, periodicamente monitorato (art. 9) ed a causa del quale il lavoratore dovrà essere temporaneamente sospeso dalle proprie mansioni.L’art. 8 dell'Intesa prevede l'emanazione entro 90 giorni di un'ulteriore accordo Stato-Regioni per stabilire le procedure diagnostiche e medico legali, per accertare l’assenza di tossicodipendenza, comprese le modalità di prelievo, di conservazione e custodia dei campioni e le tecniche di analisi. E' pur vero che nelle norme transitorie (art. 13) è indicato che, in attesa di ulteriore provvedimento d'Intesa, per accertare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le misure previste dal DM n° 186/90 del Ministero della Sanità. In quest’ultimo provvedimento ministeriale (art. 4) è previsto espressamente che gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, con valenza medico-legale, devono essere effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio con esperienza nei rispettivi settori. In attesa dell’emanazione di uno specifico accordo Stato-Regioni su questa materia, si ritiene che, per le categorie di lavoratori indicate nell’Allegato 1 dell’Intesa Governo-Regioni del 30 ottobre 2007, vengano attivate sin d’ora, all’interno dei protocolli di sorveglianza sanitaria, valutazioni utili ad evidenziare un eventuale uso di sostanze stupefacenti fra cui,, possibilmente in modo mirato e motivato, anche l’esecuzione di specifici test di screening, inviando i lavoratori presso laboratori pubblici o privati adeguatamente attrezzati per tali analisi (prelievo delle urine a vista, valutazione idoneità del campione, ecc.). In caso di riscontro positivo dei test di screening il Medico Competente si farà carico di inviare direttamente il lavoratore al SERT territorialmente competente per l'effettuazione di ulteriori accertamenti. I SERT, in attesa della definizione delle procedure diagnostiche, eseguiranno il protocollo previsto per le Commissioni Patenti: prelievi su urine e capello ed analisi di tipo medico legale. I referti verranno consegnati al lavoratore. I costi sono a carico del datore di lavoro. Cordiali saluti Il Direttore del Dipartimento di Il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Prevenzione Medico f.to Dott.ssa Laura Tidone f.to Dott. Bruno Pesenti |
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