Allegato I - Mansioni che comportano particolari rischi
per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per
l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del RD 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al RD 6 maggio 1940,
n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956, n.
302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30
dicembre 1970, n. 1450, e s.m.i).
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della
patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il
certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli
in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su
strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla
sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta,
verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione
treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione
infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di
sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di
mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri
veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i
manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e
macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti
l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonchè il personale marittimo
e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad
attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della
produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della
vendita di esplosivi |