Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO VII

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 70.

(Campo di applicazione)

    1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi, da cui possa derivare il rischio di lesioni dorso-lombari o di altri infortuni per i lavoratori durante il lavoro.

    2. Si intendono per:

        a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comporta tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari;

        b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.

Art. 71.

(Obblighi dei datori di lavoro)

    1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

    2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XI, ed in particolare:

        a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana;

        b) valuta, se possibile preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, tenendo conto dell’allegato XI;
        c) evita o riduce i rischi, particolarmente di lesioni dorso-lombari, adottando le misure adeguate, considerando in particolare le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e le esigenze connesse all’attività, tenendo conto dell’allegato XI;
        d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XI.

    3. Le norme di buona tecnica di cui lettera l) all’articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano conformi ai criteri indicati nell’allegato XI.

Art. 72.

(Informazione e formazione)

    1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni ed assicura una formazione adeguata, in particolare per quanto riguarda:

        a) il peso di un carico;

        b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
        c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’allegato XI.

 

 

 

Titolo VI: Segnaletica di sicurezza Collegamenti

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Allegato XI: Carichi

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