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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO VII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |
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TITOLO VII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Art. 70. (Campo di applicazione) 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi, da cui possa derivare il rischio di lesioni dorso-lombari o di altri infortuni per i lavoratori durante il lavoro. 2. Si intendono per: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comporta tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari; b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare. Art. 71. (Obblighi dei datori di lavoro) 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XI, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana; b) valuta, se possibile preliminarmente, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in
particolare delle caratteristiche del carico, tenendo conto dell’allegato XI; 3. Le norme di buona tecnica di cui lettera l) all’articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano conformi ai criteri indicati nell’allegato XI. Art. 72. (Informazione e formazione) 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni ed assicura una formazione adeguata, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in
cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
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| Titolo VI: Segnaletica di sicurezza | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Titolo VIII: Uso di attrezzature munite di videoterminali | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne |
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