Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO VIII

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 72.

(Campo di applicazione)

    1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.

    2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

        a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

        b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
        c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
        d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
        e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
        f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 73.

(Definizioni)

    1. Ai fini del presente titolo si intende per:

        a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

        b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
        c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 76.

Art. 74.

(Requisiti di sicurezza e salute)

    1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), devono essere conformi ai requisiti minimi di cui all’allegato XII.

    2. I posti di lavoro conformi alle norme di buona tecnica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano rispondenti ai requisiti minimi di cui al comma 1.
    3. Le linee guida d’uso dei videoterminali di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  244 del 18 ottobre 2000, si considerano buone prassi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera o), della presente legge.

Art. 75.

(Obblighi del datore di lavoro)

    1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 7, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista ed all’affaticamento fisico o mentale.

    2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Art. 76.

(Svolgimento quotidiano del lavoro)

    1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

    2. Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
    3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
    4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
    5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
    6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
    7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Art. 77.

(Sorveglianza sanitaria)

    1. Il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23:

        a) prima di essere addetto alle attività di cui al presente titolo;

        b) periodicamente, con la periodicità stabilita dal medico competente;
        c) allorché subentrino disturbi visivi attribuibili all’attività su videoterminale.

    2. Qualora il medico competente ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

    3. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, al lavoratore i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1 e 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 78.

(Informazione e formazione)

    1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni e assicura una adeguata formazione, in particolare per quanto riguarda:

        a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 74;

        b) le modalità di svolgimento dell’attività;
        c) la protezione degli occhi e della vista.

 

Titolo VII: Movimentazione manuale dei carichi Collegamenti

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