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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO VIII USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI |
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TITOLO VIII USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Art. 72. (Campo di applicazione) 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali. 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto; Art. 73. (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero
altro sistema di immissione dati, ovvero software per l’interfaccia
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente
di lavoro immediatamente circostante; Art. 74. (Requisiti di sicurezza e salute) 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), devono essere conformi ai requisiti minimi di cui all’allegato XII. 2. I posti di lavoro conformi alle norme di buona tecnica di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano rispondenti ai
requisiti minimi di cui al comma 1. Art. 75. (Obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 7, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista ed all’affaticamento fisico o mentale. 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. Art. 76. (Svolgimento quotidiano del lavoro) 1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale. Art. 77. (Sorveglianza sanitaria) 1. Il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23: a) prima di essere addetto alle attività di cui al presente titolo; b) periodicamente, con la periodicità stabilita dal medico
competente; 2. Qualora il medico competente ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. 3. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, al lavoratore i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1 e 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Art. 78. (Informazione e formazione) 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni e assicura una adeguata formazione, in particolare per quanto riguarda: a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 74; b) le modalità di svolgimento dell’attività; |
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| Titolo VII: Movimentazione manuale dei carichi | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Titolo IX: Protezione da agenti chimici pericolosi | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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