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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Articolo 68 Sanzioni per il datore di lavoro1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2.
La violazione di più precetti
riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai
1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da sei a dodici mesi o con l’ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell’articolo 66; b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione dell’articolo 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2. |
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Articolo 67 Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Articolo 69 Definizioni | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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