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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Articolo 67 Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Entro trenta giorni dalla data di notifica l’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. 3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove é prevista la presenza di più di tre lavoratori. 4. La notifica di cui al presente articolo é valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5.
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica alle aziende con più di cinque lavoratori impiegati o presumibilmente da impiegare.
4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5. |
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