Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 67 Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

 

1.    La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.

2.    La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

 

a)        alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b)        alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Entro trenta giorni dalla data di notifica l’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

3.    La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove é prevista la presenza di più di tre lavoratori.

4.    La notifica di cui al presente articolo é valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5.

 

 

 

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.

 

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

L’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

 

3. La notifica di cui al presente articolo si applica alle aziende con più di cinque lavoratori impiegati o presumibilmente da impiegare.

 

4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5.

 

 

 

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Indice rischi

  www.zenomoretti.com

Guarda anche nel sito:

Indice Giornali

Indice Televisioni

Blog Testo Unico

per discuterne