Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

ALLEGATO IX

 

Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

 

bulletUNI (Ente Nazionale di Unificazione);
bulletCEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
bulletCEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
bulletCENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
bulletIEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
bulletISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

 

 

L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:

 

  1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.

 

  1. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.

 

Tab.1 Allegato IX

Distanze di sicurezza  da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette.

Un(kV) Distanza minima consentita (M)
<1 3
10 3,5
15 3,5
132 5
220 7
380 7

Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro

 

 

 

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