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Ospedali
e Prevenzione incendi di Valerio Cammarata tratto da www.edilio.it |
Tra le diverse tipologie espresse dall’architettura dei Servizi per
la collettività, l’edilizia sanitaria e la affine disciplina denominata tecnica
ospedaliera costituiscono senz’altro particolari ambiti connotati dalla
peculiare identità teorico-normativa e costruttivo-applicativa. La pratica attuazione di azioni volte alla produzione e alla gestione di
manufatti edilizi adibiti ad attività sanitaria si fonda sul notevole apporto
nozionistico derivante dall’insieme dei contributi multidisciplinari declinati
dall’architettura, dall’ingegneria, dall’igiene ecc.
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Le strutture sanitarie sono suddivise nei tre diversi tipi
• ospedaliero
• ambulatoriale
• residenziale
ognuno in funzione della tipologia di prestazioni erogate.
Volendo, quindi, fornire una generale conoscenza delle principali prescrizioni
previste dal D.M., di seguito si riportano in forma schematica le parti
salienti.
Decereto Ministero dell'Interno 18/9/2002
(Prevenzione incendi strutture sanitarie pubbliche e private) |
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DPR 14 gennaio 1997 | a) Strutture per attività sanitarie con ricovero Ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno acuto |
Nuova
costruzione
TITOLO II
Esistenti |
b) Strutture per attività sanitarie in regime Residenziale a ciclo continuativo e/o diurno post-acuto; | ||
c) Strutture
per attività sanitarie con prestazioni di assistenza specialistica e
diagnostica in regime Ambulatoriale - uguale o minore a 25 P.L. prestazioni diurne ospedaliere o residenziali - uguale o minore a 25 P.L. prestazioni continuative residenziali |
Esistenti e/o
nuova costruzione
TITOLO IV |
Per le strutture esistenti occorrono 5 anni per adeguarsi.
Classificazione aree:
• Tipo A: impianti e locali tecnologici (Locali caldaia, gruppi
elettrogeni, impianto di climatizzazione, impianto gas medicali, garages ecc.)
• Tipo B: aree a rischio specifico accessibili al solo
personale dipendente (Laboratorio analisi, Radiologia, Radioterapia, Lavanderia,
Sterilizzazioni, Inceneritori R.S.O. ecc.)
• Tipo C: aree ambulatoriali senza ricovero
• Tipo D: aree ospedaliere, residenziali e speciali (T.I., S.O.,
Rianimazioni, Isolamento, ecc)
• Tipo E: spazi non propriamente sanitari ma pertinenti
strutture sanitarie (Uffici, Convitti professionali, Sale attesa ecc.)
Ubicazione
In edifici isolati o in porzioni di edifici non comunicanti con attività non
pertinenti o eventualmente comunicanti con attività pertinenti tramite filtri a
prova di fumo uguale o maggiore di REI 90.
Caratteristiche costruttive
• Strutture
REI 90 edificio altezza uguale o minore a 24 metri; REI 120 edificio altezza
uguale o maggiore a 24 metri; REI 120 piani interrati.
• Reazione al fuoco materiali
classe 0 non combustibile; classe 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione alla
partecipazione dei materiali alla combustione.
• Compartimentazione
aree tipo C uguale o minore a 1.500 metri quadrati; aree tipo D uguale o minore
a 1.000 metri quadrati.
• Locali
– nessuno a quota > - 10 metri dal piano d’uscita dell’edificio;
– a quota tra – 7,5 metri e -10 metri con impianto di spegnimento automatico;
degenze non ai piani interrati; laboratorio analisi ed apparecchiature alte
energie anche ai piani interrati ma con presenza di filtri a prova di fumo.
• Scale
REI 90 edificio altezza uguale o minore a 24 metri; REI 120 edificio altezza
uguale o maggiore a 24 metri; REI 120 piani interrati; a prova di fumo per aree
di tipo D; le rampe devono essere rettilinee, con gradini di numero non
inferiore a 3 e non superiore a 15 e con presenza di aperture d’aerazione
esterna nei pianerottoli o, in assenza, in sommità (uguale o maggiore a 1 metri
quadrati).
• Impianti elevatori
REI 90 edificio altezza uguale o minore a 24 metri; REI 120 edificio altezza
uguale o maggiore a 24 metri; REI 120 nei piani interrati, solo nelle aree di
tipo D con montalettighe utilizzabile antincendio dotato di doppia alimentazione
elettrica, citofono in cabina collegato al locale macchine, ai pianerottoli e al
centro emergenze; il vano corsa e il locale macchina vanno distinti da altri
elevatori non antincendio.
Affollamento massimo
aree tipo B – le persone presenti più il 20 per cento
aree tipo C - 0,1 persone/metri quadrati.
aree tipo D - 3 persone a posto/letto (ospedali), 2 persone/P.L. (strutture
residenziali).
• Esodo
nelle aree di tipo D ogni piano deve essere suddiviso in almeno 2
compartimenti.
• Vie d’uscita
< 40 metri per luoghi sicuri
< 30 metri per la scala protetta
altezza uguale o maggiore di 2 metri, larghezza uguale o maggiore a 1,20 metri
nelle aree di tipo D i pianerottoli delle scale devono avere larghezza uguale o
maggiore a 2 metri e devono essere almeno 2 per ogni piano.
• Porte
apertura nel verso dell’esodo, su area piana profonda quanto le porte.
Aree tipo B (a rischio specifico)
Nei filtri a prova di fumo vi devono essere intercettazioni manuali
dell’impianto elettrico, dell’impianto dei gas medicali e dell’impianto di
climatizzazione.
• Aree di tipo A
I Gas medicali devono avere per ogni compartimento le reti di
distribuzione secondaria derivate dalla rete di distribuzione primaria, il
quadro di blocco d’area per l’eventuale intercettazione manuale va posizionato
esternamente al compartimento ed i cavedi devono essere ventilati.
I Gas combustibili sono con condutture principali di
distribuzione a vista esterne.
Gli Impianti di climatizzazione con le U.T.A. e i gruppi
frigoriferi vanno collocati in appositi locali REI 60 con accesso dall’esterno;
le condotte aerauliche, di materiale metallico classe 0 di reazione al fuoco,
non devono attraversare i vani scala e ascensori e vanno dotate di serrande
tagliafuoco comandate da sonde di rilevazione fumo poste all’interno dei canali
stessi.
Impianti elettrici
Realizzati ai sensi delle leggi numero 186/1968 e numero 46/1990, vanno
provvisti di alimentazione di sicurezza automatica con tempo d’intervento 0,5
secondi per gli impianti di rilevazione allarme e di illuminazione e con tempo
d’intervento di 15 secondi per gli impianti elevatori antincendio, gli impianti
idrici antincendio e gli impianti di diffusione sonora e gli altoparlanti.
L’alimentazione di sicurezza deve avere 2 ore di autonomia per
• l’illuminazione di sicurezza
• gli impianti elevatori antincendio
• gli impianti idrici antincendio
• gli impianti di diffusione sonora e altoparlante.
Deve avere 30 minuti di autonomia per gli impianti di rilevazione e allarme.
Le lampade di sicurezza con autonomia uguale o maggiore a 2 ore devono garantire
un illuminamento uguale o maggiore a 5 lux.
Il quadro elettrico generale e quello di piano sono da collocare in posizione
accessibile e protetta.
Mezzi e impianti di estinzione incendi
• Estintori:
ubicati lungo le vie d’esodo e gli accessi, ogni 100 metri quadrati e a distanza
d’uso uguale o minore a 30 metri, con carica da 6 chilogrammi.
• Reti naspi e idranti
uguale o minore a 100 P.L. / impianti naspi con Diametro Nominale da 25
millimetri.
uguale o minore a 300 P.L. / impianti idranti DN 45
> 300 P.L. / impianti idranti esterni DN 70.
Il computo dei P.L. va riferito ad ogni padiglione/ corpo di fabbrica.
I Naspi DN 25 devono avere portata di 60 lt./min.; gli idranti DN 45 portata120
lt./min. e gli idranti esterni DN 70 portata 300 lt./min. a 4 bar di pressione.
L’autonomia degli impianti idrici antincendio va resa efficace
per almeno 60 minuti.
L’alimentazione idrica della rete antincendio deve essere
riservata esclusivamente a tale uso.
Impianto di rilevazione, segnalazione e allarme
• I segnalatori d’allarme incendio a pulsante manuale vanno ubicati in
prossimità delle uscite;
• l’impianto di rilevazione e segnalazione automatica incendi e quelli di
segnalazioni ottico-acustiche automatiche vanno posti nei corridoi e nel locale
preposto alla gestione delle emergenze;
• i rilevatori presenti nelle degenze e in locali poco frequentati o non
sorvegliati devono essere collegati a dispositivi ottici collocati nei corridoi.
Segnaletica di sicurezza
D.Leg.vo numero 493 del 14/8/1996.
Organizzazione e gestione sicurezza antincendio
Secondo quanto indicato dal Decr. M.I. 10/3/1998, il piano di emergenza
va tenuto aggiornato perché in esso sono esposte sia le azioni che deve svolgere
il personale addetto alla salvaguardia dei degenti, degli utenti e dei
visitatori che le procedure d’esodo da adottare in caso di pericolo.
Informazione e formazione del personale
Istruzione di sicurezza
Vanno poste in ogni piano ed in ogni locale del piano, corredate anche di
planimetrie.
Tratto da Ponte, L'informazione Essenziale di Tecnica e Legislazione per Costruire, n.4 aprile 2003, Dei, Tipografia del Genio Civile, Roma.
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