Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2006
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano
un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio
atti n. 2540).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta odierna del 16 marzo 2006;
Visto l'art. 117 della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge
quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati che attribuisce al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute, il compito di individuare le attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali e' fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale
prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere
la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni
unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
Vista la nota n. 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno schema di
decreto che individua le attività lavorative per le quali sono vietate
l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
Considerati gli esiti della riunione, a livello tecnico, del 10 gennaio
2006, nel corso della quale le regioni, hanno posto come pregiudiziale
all'espressione del parere l'utilizzazione della procedura dell'intesa
prevista dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed hanno
avanzato proposte di modifica ed integrazione all'allegato 1 del
provvedimento in esame, successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio
2006;
Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, riservandosi di valutare la pregiudiziale
richiesta avanzata dalle regioni in ordine alla veste giuridica del
provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni proposte,
manifestando tuttavia l'esigenza di un ulteriore approfondimento;
Vista la nota n. 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato l'avviso
favorevole in ordine alla richiesta di adozione dell'intesa ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 riservandosi di inviare,
non appena reso, il parere della Consulta nazionale alcol sul provvedimento;
Vista la nota n. 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di
intesa in esame, unitamente al parere della Consulta nazionale alcol, in cui
risultano recepite tutte le proposte emendative formulate in sede tecnica,
che e' stato trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province
autonome; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e
dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sancisce intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
sull'individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la
salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche, nei seguenti termini:
Art. 1. Attività lavorative a rischio
1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni
sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per
le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001,
n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante
della presente intesa.
2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle
esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni
previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica,
psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla
presente intesa. La presente intesa, con il relativo allegato I, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2006
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato I
ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI
INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITà O LA SALUTE DEI
TERZI.
1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione
per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8
del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di
vapore (decreto ministeriale
1° marzo 1974);
c) attività di fochino (art. 27
del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi
artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione
di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori
(decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla
sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti
rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto
dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità
di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in
chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad
attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario;
ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice,
addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni
sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi
comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il
possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali
e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di
taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il
certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano
merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla
sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e
di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri
veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i
manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il
personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni
galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei
trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione,
trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e
tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di
altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e
infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.