Preambolo
Il Ministro dell'interno:
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Rilevata la necessità di definire in maniera univoca i termini, le definizioni
generali e i simboli grafici relativi ad espressioni specifiche della
prevenzione incendi secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Viste le definizioni e la simbologia grafica elaborate dal Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
Decreta:
Articolo 1
é; approvato l'elenco contenente i termini e le definizioni
generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato A al presente decreto.
é altresì approvata la tabella
contenente i fondamentali simboli grafici, riferibili esclusivamente a misure di
prevenzione incendi, da adottarsi nella esecuzione di elaboratori tecnici
relativi ad attività soggette ai controlli da parte del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, riportata nell'allegato B al presente decreto.
Sono abrogati i termini e le definizioni generali,
riportati nelle norme e nei criteri tecnici attualmente in vigore di cui al
primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, non conformi a quelli approvati con il presente decreto.
Scopo.
Scopo del presente decreto è quello di dare definizioni generali relativamente
ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme
applicazione delle norme emanate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Nella elaborazione delle singole norme di prevenzione incendi potranno essere
aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare elementi o dati
specifici delle situazioni considerate.
Allegato A
DEFINIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
1. -- Caratteristiche costruttive.
1.1. Altezza ai fini antincendi degli edifici civili. Altezza massima misurata
dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o
agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più
basso.
1.2. Altezza dei piani. Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.
1.3. Carico d'incendio. Potenziale termico della totalità dei materiali
combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri,
delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente è
espresso in chilogrammi di legno equivalente (potere calorifico inferiore 4.400
Kcal/kg).
1.4. Carico d'incendio specifico. Carico d'incendio riferito alla unità di
superficie lorda.
1.5. Compartimento antincendio. Parte di edificio delimitata da elementi
costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzato per rispondere
alle esigenze della prevenzione incendi.
1.6. Comportamento al fuoco. Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un
materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco. Il
comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle strutture e la
reazione al fuoco dei materiali.
1.7. Filtro a prova di fumo. Vano delimitato da strutture con resistenza al
fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', dotato di due o più
porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI
predeterminata, e comunque non inferiore a 60', con camino di ventilazione di
sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m {E}2 sfociante al di sopra
della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di
resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 (1) mbar, anche
in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con
aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m {E}2 con esclusione di
condotti.
1.8. Intercapedine antincendi. Vano di distacco con funzione di aerazione e/o
scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a
0,60 m; con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non
inferiore a 0,90 m.
Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture)
appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro
fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco.
Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è
inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m
dall'intradosso del solaio del locale stesso.
Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve
essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi
aventi altezza libera di almeno 2 m.
Superiormente è delimitata da "spazio scoperto".
1.9. Materiale. Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o
possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica
e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.
1.10. Reazione al fuoco. Grado di partecipazione di un materiale combustibile al
fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati
(circolare n. 12 del 17 maggio 1980 del Ministero dell'interno) alle classi 0,
1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli
di classe 0 sono non combustibili.
1.11. Resistenza al fuoco. Attitudine di un elemento da costruzione (componente
o struttura) a conservare -- secondo un programma termico prestabilito e per un
tempo determinato -- in tutto o in parte: la stabilità "R", la tenuta "E",
l'isolamento termico "I", così definiti:
-- stabilità: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la
resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;
-- tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare nè
produrre -- se sottoposto all'azione del fuoco su un lato -- fiamme, vapori o
gas caldi sul lato non esposto;
-- isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro
un dato limite, la trasmissione del calore.
Pertanto:
-- con il simbolo "REI" si identifica un elemento costruttivo che deve
conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta e l'isolamento
termico;
-- con il simbolo "RE" si identifica un elemento costruttivo che deve
conservare, per un tempo determinato, la stabilità e la tenuta;
-- con il simbolo "R" si identifica un elemento costruttivo che deve conservare,
per un tempo determinato, la stabilità.
In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturali vengono
classificati da un numero che esprime i minuti primi.
Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio "R" è
automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri "E" ed "I".
1.12. Spazio scoperto. Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente,
anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m {E}2 ) non
inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della
parete più bassa che lo delimita.
La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve
essere inferiore a 3,50 m.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture
che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato "scoperto" se sono
rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza
(o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.
La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
La minima di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di
rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di
sporgenze, fra i limiti delle proiezioni di aggetti prospicienti.
1.13. Superficie lorda di un compartimento. Superficie in pianta compresa entro
il perimetro interno delle pareti delimitanti il comportimento.
2. -- Distanze
.2.1. Distanza di sicurezza esterna. Valore minimo,
stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro
in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e il perimetro del più
vicino fabbricato esterno alla attività stessa o di altre opere pubbliche o
private oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali
distanze devono essere osservate.
2.2. Distanza di sicurezza interna. Valore minimo, stabilito dalla norma, delle
distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari
elementi pericolosi di una attività.
2.3. Distanza di protezione. Valore minimo, stabilito dalla norma, delle
distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento
pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine
dell'area su cui sorge l'attività stessa.
3. -- Affollamento - Esodo.
3.1. Capacità di deflusso o di sfollamento. Numero massimo di persone che, in un
sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di
"modulo uno". Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente
per lo sfollamento ordinato di un compartimento.
3.2. Densità di affollamento. Numero massimo di persone assunto per unità di
superficie lorda di pavimento (persone/m {E}2 ).
3.3. Larghezza delle uscite di ciascun compartimento. Numero complessivo di
moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del compartimento.
3.4. Luogo sicuro. Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio -- separato
da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo --
avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di
persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato
(luogo sicuro dinamico).
3.5. Massimo affollamento ipotizzabile. Numero di persone ammesso in un
compartimento. é determinato dal prodotto della densità di affollamento per la
superficie lorda del pavimento.
3.6. Modulo di uscita. Unità di misura della larghezza delle uscite. Il "modulo
uno", che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una
persona.
3.7. Scala di sicurezza esterna. Scala totalmente esterna, rispetto al
fabbricato servito, munito di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche
stabilite dalla norma.
3.8. Scala a prova di fumo. Scala in vano costituente compartimento antincendio
avente accesso per ogni piano -- mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE
predeterminata e dotate di congegno di autochiusura -- da spazio scoperto o da
disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a
giorno.
3.9. Scala a prova di fumo interna. Scala in vano costituente compartimento
antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.
3.10. Scala protetta. Scala in vano costituente compartimento antincendio avente
accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI
predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.
3.11. Sistema di vie di uscita. Percorso senza ostacoli al deflusso che consente
alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo
sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle
norme.
3.12. Uscita. Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo
sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m.
4. -- Mezzi antincendi.
4.1. Attacco di mandata per autopompa. Dispositivo costituito da una valvola di
intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati
per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica
sussidiaria.
4.2. Estintore carrellato. Apparecchio contenente un agente estinguente che può
essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna.
é concepito per essere portato e utilizzato su carrello.
4.3. Estintore portatile. Definizione, contrassegni distintivi, capacità
estinguente e requisiti sono specificati nel decreto ministeriale 20 dicembre
1982 ( Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983).
4.4. Idrante antincendio. Attacco unificato, dotato di valvola di
intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione
idrica. Un idrante può essere a muro, a colonna soprasuolo oppure sottosuolo.
4.5. Impianto automatico di rivelazione d'incendio. Insieme di apparecchiature
destinate a rilevare, localizzare e segnalare automaticamente un principio di
incendio.
4.6. Impianto di allarme. Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale
utilizzate per segnalare un principio di incendio.
4.7. Impianto fisso di estinzione. Insieme di sistemi di alimentazione, di
valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo
agente estinguente su una zona d'incendio. La sua attivazione ed il suo
funzionamento possono essere automatici o manuali.
4.8 Lancia erogatrice. Dispositivo provvisto di un bocchello di sezione
opportuna e di un attacco unificato. Può essere anche dotata di una valvola che
permette il getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.
4.9. Naspo. Attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è
avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità, in modo permanente,
con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante
all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di
chiusura del getto.
4.10. Rete di idranti. Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione
idrica sulle quali sono derivati uno o più idranti antincendio.
4.11. Riserva di sostanza estinguente. Quantitativo di estinguente, stabilito
dalla autorità, destinato permanentemente alla esigenza di estinzione.
4.12. Tubazione flessibile. Tubo la cui sezione diventa circolare quando viene
messo in pressione e che è appiattito in condizioni di riposo.
4.13. Tubazione semirigida. Tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare
anche se non in pressione.
5. -- Tolleranze delle misure.
Ai fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei criteri di tolleranza
normalmente in uso per i dati quantitativi facenti parte delle normative o delle
prescrizioni tecniche, si stabiliscono le tolleranze ammesse per le misure di
vario tipo riportate nei termini e definizioni generali di prevenzione incendi: