Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato
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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la
seguente legge:
Art. 1 - finalità e
oggetto della legge
Art. 2 - Attività di volontariato
Art. 3 - Organizzazione di volontariato
Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato
Art. 5 - Risorse economiche
Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome
Art. 7 - Convenzioni
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
Art. 10 - Norme regionali e delle province autonome
Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
Art. 13 - Limiti di applicabilità
Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni
Art. 16 - Norme transitorie e finali
Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
Note alla Legge
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Art. 1 - finalità e oggetto della legge
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Art. 2 - Attività di volontariato
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Art. 3 - Organizzazione di volontariato
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Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ed
organizzazioni di volontariato
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Art. 5 - Risorse
economiche
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Art. 6 - Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
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Art. 7 - Convenzioni
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Art. 8 - Agevolazioni fiscali
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Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
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Art. 10 - Norme regionali e delle province
autonome
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Art. 11 - Diritto all 'informazione ed
accesso ai documenti amministrativi
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Art. 12 - Osservatorio nazionale per il
volontariato
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Art. 13 - Limiti di applicabilità
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Art. 14 - Autorizzazione di spesa e
copertura finanziaria
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Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni
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Art.16 - Norme transitorie e finali
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Art. 17 - Flessibilità nell'orario di
lavoro
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La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data, addì 11 agosto 1991
Cossiga, Presidente della
Repubblica
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il guardasigilli
Martelli
Note alla legge n. 266/91
(legge-quadro sul
volontariato)
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Avvertenza
Nota all'art. 5
Nota all'art. 8
Nota all'art. 9
Nota all'art. 11
Nota all'art. 13
Nota all'art. 15
Nota all'art. 17
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto al sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
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Nota all'Art. 5:
Si trascrive il testo degli articoli 600, 786,
2659 e 2660 del codice civile:
"Art. 600 (Enti non riconosciuti) - Le
disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro
un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per
ottenere il riconoscimento. Fino a quando l'ente non è costituito possono essere
promossi gli opportuni provvedimenti conservativi".
"Art. 786 (Donazione a ente non riconosciuto) -
La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un
anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La
notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa disposizione del
donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al
donatario".
"Art. 2659 (Nota di
trascrizione) - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare
al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una
nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1.
il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di
codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se
coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell'ufficiale
2.
il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3.
il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4.
la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le
indicazioni richieste dall'art. 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione
del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione
nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui
l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione
risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52]".
"Art. 2660 (Trascrizione degli acquisti a causa
di morte).- Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve
presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte
dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del
testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio
originale con le seguenti indicazioni:
1.
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o
legatario e del defunto [Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27
febbraio 1985, n. 52];
2.
la data di morte;
3.
se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore
il chiamato e la quota a questo spettante;
4.
se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del
medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in
deposito;
5.
la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art.
2826;
6.
la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria, salve il case contemplato dal secondo comma del precedente
articolo, nonchè la sostituzione fidecommissoria, qualora sia stata disposta a
norma dell'art. 692.
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Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 17 della legge n. 408/1990,
(Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di
smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del
trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la
revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5,
della legge 25 marzo 1991, n.102, di conversione, con modificazioni, del
Decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 17. - 1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti
la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di
esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere
agevolativo, che costituiscono comunque deroga al principi di generalità, di
uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a.
le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere
agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di
consentire, entro il Limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un
credito o di buoni di imposta, da far valere al fini del pagamento di imposte,
da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei
soggetti destinatari delle agevolazioni;
b.
le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere
agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti
solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione
risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora
sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a
specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con
gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi
verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione
di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle
dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici
sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c.
le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere
a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà
determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli
obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a
specifici indirizzi costituzionali;
d.
l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei
benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni
e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi
indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento
dell'onere chele vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime
redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al
comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere
previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per
l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse
alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della
privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà
commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà
superare, per ciascuna annualità l'importo di un milione di lire.
1-ter. Con i decreti legislativi di cui al
comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte
misura volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente a fini di solidarietà ,
purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute
idonee in base alla normativa vigente in materia e che risulteranno iscritte
senza interruzioni da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in
deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere
prevista la deducibilità delle predette erogazioni, al sensi degli articoli 10,
55 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 7, e successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni
ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della
somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad
un massimo di lire 100 milioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole
parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione
analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi
esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici
fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17,
terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita
dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione
esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando
specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti al principi
e al criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente con le osservazioni e le
eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che
deve essere ti espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti
legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal lo gennaio 1992, saranno
emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle
foreste, entro il termine indicato nel comma 1".
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il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R.
n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente:
"Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote
associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese
a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare
il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2, si
considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi al soci, associati o partecipanti verse
pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento o statute, fanno parte di una
unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
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Nota all'art. 11:
Il capo V della legge n. 241/1990 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documenti
amministrativi), reca norme sull' "accesso ai documenti amministrativi".
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Nota all'art. 13:
La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza".
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Nota all'art. 15:
Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la
ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), il seguente:
"1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di
dotazione a composizione non associativa devono confermarsi al seguenti
principi:
a.
gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale
preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione,
dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie
finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti
possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e
mobiliari, salve quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od
opportune per il conseguimento di tali scopi;
b.
gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni
conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari. Gli enti non possono
esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di
controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società
per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di
minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
c.
in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la
società conferitaria controllata b assicurata da disposizioni che prevedono la
nomina di membri dei comitato di gestione ed organo equivalente dell'ente nel
consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio
sindacale della suddetta società;
d.
gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle
partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva
finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime.
La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e.
vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei
compensi;
f.
gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono
partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per
l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al
patrimonio;
g.
i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla
precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere
utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti
alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;
h.
gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residue netto del
patrimonio in case di liquidazione.
il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n.
356/1990 è il seguente:
"Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e
conferimenti) - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art.
29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e
integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno
di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono
effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi
natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o
fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito,
nel rispetto della distinzione tra gli enti che raccolgono il risparmio a breve
termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.
2. Le operazioni di cui al
comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dal medesimi enti in
una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero
appositamente costituito anche con atto unilaterale e aventi per oggetto
l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle
disposizioni del presente decreto".
Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35
del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di
prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo
unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:
1.
"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria
debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione
ed all'aumento di una massa di rispetto.
2.
Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito
tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione,
due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di
garanzia della federazione al sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso
previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.
3.
Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza
e di pubblica utilità".
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Nota all'art. 17:
il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983
(Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il
seguente:
"Art. 3 (Disciplina in base ad accordi).-
Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto
previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli
accordi contemplati dalla presente legge, in ogni case, i seguenti aspetti
dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1.
il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento
accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2.
i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina
fissata al sensi dell'art. 2, n. 1;
3.
l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto al profili
professionali ed alle mansioni;
4.
i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte
ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5.
l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di
rispetto;
6.
il lavoro straordinario;
7.
i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione
professionale e l'addestramento;
8.
le procedure relative all'attuazione·delle garanzie del personale;
9.
i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto
delle inamovibilità previste dalla legge.
Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire al lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".