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Testo
Unico in materia di salute e sicurezza
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TITOLO XI AGENTI FISICI Capo III Protezione dei Lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni |
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Art. 146. (Campo di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo costituiscono recepimento della direttiva 2002/44 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni). 2. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Art. 147. (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. Art. 148. (Valori limite di esposizione e valori 1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; b) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione è fissato a 2,5 m/s2. 2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: Art. 149. (Valutazione dei rischi) 1. Nell’assolvere agli obblighi stabiliti dall’articolo 7, il datore di lavoro valuta e, se necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. 2. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all’allegato XV, parte A. a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione
specificati nell’articolo 148; 7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all’articolo 7 e può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. Art. 150. (Misure di prevenzione e protezione) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. 2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 149, quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite
nel rispetto dei princìpi ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Art. 151. (Informazione e formazione dei lavoratori) 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 149, con particolare riguardo: a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) ai valori limite di esposizione e ai valori d’azione; Art. 152. (Sorveglianza sanitaria) 1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23. 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni,
il medico competente ne informa il datore di lavoro. a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 149; b) sottopone a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi; Art. 153. (Cartelle sanitarie e di rischio) 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 152, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera c). Nella cartella sono tra l’altro riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. Art. 154. (Deroghe) 1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero, qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto. 2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di
azione, ma varia sensibilmente da un momento all’altro e può occasionalmente
superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere
la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio
dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore
limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi
derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono
inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al
valore limite.
(Entrata in vigore) 1. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 148 entra in vigore il 6 luglio 2010. 2. Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 148 entra in vigore il 6 luglio 2014 |
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