Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

TITOLO XI

AGENTI FISICI

Capo III

Protezione dei Lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

Art. 146.

(Campo di applicazione)

    1. Le disposizioni del presente capo costituiscono recepimento della direttiva 2002/44 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni).

    2. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Art. 147.

(Definizioni)

    1. Ai fini del presente capo, si intende per:

        a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

        b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Art. 148.

(Valori limite di esposizione e valori
di azione)

    1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

        a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2;

        b) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione è fissato a 2,5 m/s2.

    2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
        a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,15 m/s2;
        b) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

Art. 149.

(Valutazione dei rischi)

    1. Nell’assolvere agli obblighi stabiliti dall’articolo 7, il datore di lavoro valuta e, se necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

    2. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XV, parte A.
    3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XV, parte B.
    4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.
    5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio di cui all’articolo 14 e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di cui all’articolo 7.
    6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

        a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

        b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 148;
        c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
        d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
        e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro a norma delle pertinenti direttive comunitarie in materia;
        f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
        g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
        h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
        i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

    7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all’articolo 7 e può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

    8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

Art. 150.

(Misure di prevenzione e protezione)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

    2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 149, quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

        a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

        b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei princìpi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
        c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
        d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
        e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
        f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
        g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
        h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
        i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

    3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Art. 151.

(Informazione e formazione dei lavoratori)

    1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 149, con particolare riguardo:

        a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;

        b) ai valori limite di esposizione e ai valori d’azione;
        c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione dell’articolo 149 e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
        d) all’utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
        e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
        f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche.

Art. 152.

(Sorveglianza sanitaria)

    1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 23.

    2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
    3. Nel caso di cui al comma 2 il datore di lavoro:

        a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 149;

        b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
        c) tiene conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
        d) prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.

Art. 153.

(Cartelle sanitarie e di rischio)

    1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 152, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera c). Nella cartella sono tra l’altro riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 154.

(Deroghe)

    1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero, qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

    2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all’altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite.
    3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all’intensificazione della sorveglianza sanitaria.
    5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell’Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.


Art. 155.

(Entrata in vigore)

    1. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 148 entra in vigore il 6 luglio 2010.

    2. Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 148 entra in vigore il 6 luglio 2014

 

Titolo X: Agenti biologici Collegamenti

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Titolo XII: Cantieri temporanei e mobili www.zenomoretti.com

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