Testo Unico in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE e STRACQUADANIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

 

TITOLO XIII

SANZIONI, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 174.

(Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro e dai dirigenti)

    1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione degli articoli: 7, commi 1, 3 e 4; 81; 93; 103, commi 1 e 4; 119, commi da 1 a 4; 137, commi 1, 6 e 8; 149; 150.

    2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

        a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione degli articoli: 7, comma 2, lettere b), c), f), g), h), i), l), p) e q); 19, commi 1 e 4; 22, comma 1; 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 43, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f); 44, comma 1; 47, commi 1, 2, 4 e 5; 48; 58; 59; 64, commi 3 e 4; 68, comma 1; 69; 71, commi 1 e 2; 75, comma 2; 76; 77; 78; 83, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 e 11; 84; 85; 86, commi 1 e 4; 87, commi 1, 2, 3 e 6; 88, comma 2; 92; 94; 95; 96, commi 1 e 2; 99; 104, commi 1, 2 e 4; 105; 107; 108; 109; 110, commi da 1 a 4; 111; 112; 113; 114, commi 1, secondo periodo, e 2; 121, comma 1; 123; 124, commi 1 e 3; 137, commi 2, 3 e 7; 138, commi 1 e 2; 139, comma 1; 140; 141; 142; 151; 152, commi 1 e 3;

        b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 500 a euro 2.500 per la violazione degli articoli: 7, comma 2, lettere a), d), e), m), n) ed o); 28; 43, comma 1, lettera b); 47, commi 3 e 6; 49, commi 1, 2, 3 e 4; 50; 51; 52; 57; 61; 64, comma 1; 72; 83, commi 8 e 9; 86, comma 5; 106; 121, comma 2; 138, commi 3 e 4;
        c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 55; 104, comma 3; 110, commi 5 e 7;
    3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puntiti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per la violazione degli articoli: 11; 18, comma 1; 47, commi 7 e 8.

Art. 175.

(Contravvenzioni commesse dai preposti)

    1. I preposti sono puniti con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli: 8; 43, comma 1, lettere c), d), e) ed f); 47, commi 4 e 5; 58; 64, comma 4.

Art. 176.

(Contravvenzioni commesse dai lavoratori e dai componenti dell’impresa familiare)

    1. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 200 a euro 600 per la violazione dell’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g).

    2. I componenti dell’impresa familiare sono punti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 600 per la violazione dell’articolo 9, comma 3, lettera a).

Art. 177.

(Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro committenti)

    1. I datori di lavoro committenti sono puniti:

        a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 10, commi 2 e 4;

        b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 500 a euro 2.500 per la violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b);
        c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1000 per la violazione dell’articolo 10, commi 1, lettera a) e 3.

Art. 178.

(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro appaltatori)

    1. I datori di lavoro appaltatori sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 500 a euro 2.500 per la violazione dell’articolo 10, comma 2.

Art. 179

(Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi)

    1. lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 500 a euro 2.500 per la violazione degli articoli: 10, comma 2; 162; 167, comma  3.

    2. I lavoratori autonomi sono punti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 600 per la violazione dell’articolo 9, comma 3, lettera a).

Art. 180.

(Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro distaccanti)

    1. I datori di lavoro distaccanti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 10, comma 5, primo periodo.

Art. 181.

(Contravvenzioni commesse dai datore
di lavoro distaccatario)

    1. I datori di lavoro distaccatari sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 10, comma 5, terzo e quarto periodo.

Art. 182.

(Contravvenzioni commesse dai progettisti)

    1. I progettisti sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1000 per la violazione dell’articolo 11.

Art. 183.

(Contravvenzioni commesse dai fabbricanti e dai fornitori)

    1. I fabbricanti e i fornitori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1000 per la violazione dell’articolo 12.

Art. 184.

(Contravvenzioni commesse
dagli installatori)

    1. Gli installatori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1000 per la violazione dell’articolo  13.

Art. 185.

(Contravvenzioni commesse dal medico competente)

    1. Il medico competente è punito:

        a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 500 a euro 3000 per la violazione degli articoli: 24, comma 1, lettere a), b), c) e g); 87, comma 5; 88, comma 1; 114, comma 1, primo periodo; 142, comma 3; 152, comma 2; 153;

        b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 250 a euro 1500 per la violazione dell’articolo 24, comma 1, lettera d), e) ed h), e 2;
        c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 600 per la violazione dell’articolo 24, comma 1, lettere f) ed i).

Art. 186.

(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)

    1. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro 200 a euro 600 per la violazione degli articoli 9, comma 2, lettere da b) ad h) e 124, comma 2.

Art. 187.

(Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori)

    1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

        a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 euro 4.000 per la violazione degli articoli 158, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5 e 161, comma 2;

        b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 500 a euro 2.500 per la violazione dell’articolo 158, comma 9, lettera a);
        c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per la violazione degli articoli 166, comma 1, e 168, comma 1.

Art. 188.

(Contravvenzioni commesse
dai coordinatori)

    1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 159, comma 1.

    2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:

        a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 euro 4.000 per la violazione dell’ articolo 160, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f) e 2;

        b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 500 a euro 2.500 per la violazione dell’articolo 160, comma 1, lettera d).

Art. 189.

(Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)

    1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni della presente legge.

    2. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 2.500 per la violazione dell’articolo 169, comma 1, primo periodo.
    3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

        a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.500 euro 4.000 per la violazione degli articoli: 164, comma 1, lettera a); 167, comma 3;

        b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per la violazione degli articoli 167, comma 4; 168, commi 2 e 3.

    4. I preposti sono puniti sino a due mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 164, comma 1, lettera a) e 167, comma 3.

Art. 190.

(Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi)

    1. I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 150 a euro 500 per la violazione degli articoli 162 e 167, comma 3.

Art. 191

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 192.

(Abrogazioni)

    1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto in materia di norme di buona tecnica o buona prassi, sono abrogati:

        a) l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

        b) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; le disposizioni contenute nei titoli II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
        c) il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
        d) gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e la tabella allegata;
        e) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VI, VII, ad eccezione degli articoli 42 e 43, VIII e IX, sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
        f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
        g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV e V sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
        h) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323;
        i) il decreto ministeriale 12 settembre 1958 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 9 ottobre 1958;
        l) il decreto ministeriale 22 dicembre 1958 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1959;
        m) il Capo VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
        n) il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
        o) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
        p) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

    2. Le disposizioni contenute nei titoli II, IIi e IV del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono considerate norme di buona tecnica o buona prassi.

    3. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.

Art. 193.

(Disposizioni speciali)

    1. In considerazione della particolare tipicità e rischiosità delle attività edili che si svolgono all’interno del cantiere, all’articolo 4, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «i soci di cooperative di produzione e lavoro,» sono inserite le seguenti: «il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore edile».

Art. 194.

(Invarianza degli oneri e disposizione finale)

    1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Titolo XII: Cantieri temporanei e mobili Collegamenti

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