Allegato XV
(art. 149, commi 2 e 3)
A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
1. Valutazione dell’esposizione
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore
dell’esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8
ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore
totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in
frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz)
conformemente ai capitoli 4 e 5 e all’allegato A della norma ISO 5349-1
(2001).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata
sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di
emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti,
e sull’osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso
una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate
anche le banche dati dell’ISPESL e delle Regioni contenenti i livelli di
esposizione professionale alle vibrazioni.
2. Misurazione
Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura,
purché sia rappresentativa dell’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni
meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono
essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche
da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell’apparecchio
di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute
con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni mano. L’esposizione
è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere
inoltre fornita l’informazione relativa all’altra mano.
3. Interferenze
Le disposizioni dell’articolo 149, comma 6, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti
Le disposizioni dell’articolo 149, comma 6, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla
stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Attrezzature di protezione individuale
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure
di cui all’articolo 150, comma 2.
B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO
1. Valutazione dell’esposizione
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa
sul calcolo dell’esposizione giornaliera A (8) espressa come l’accelerazione
continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori
quadratici medi o il più alto dei valori della dose di vibrazioni (VDV)
delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi
ortogonali (1,4awx, 1,4awy, awz per un lavoratore seduto o in piedi),
conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all’allegato A e all’allegato B della
norma ISO 2631-1 (1997).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata
sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di
emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti,
e sull’osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso
una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate
anche le banche dati dell’ISPESL e delle Regioni contenenti i livelli di
esposizione professionale alle vibrazioni
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in
considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione
Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono
includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati
devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni
meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell’apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona
tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.
5. Interferenze
Le disposizioni dell’articolo 149, comma 6, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti
Le disposizioni dell’articolo 149, comma 6, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla
stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Prolungamento dell’esposizione
Le disposizioni dell’articolo 149, comma 6, lettera g), si applicano
in particolare nei casi in cui, data la natura dell’attività svolta, un
lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal
datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l’esposizione del corpo
intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotta a un livello
compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.