Parte A
art. 80, comma 1, lettera c), numero 2)
Elenco di sistemi, preparati e procedimenti
1. Produzione di auramina.
2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame, o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool
isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro (1).
(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle
monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana «Wood
Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul
cancro, Lione 1995».
[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE][TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE]PARTE
C
(art. 80, comma 1, lettera g)
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PPROCEDURE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di
piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento
atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite
biologico è il seguente:
60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile
il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per
100 millilitri di sangue comporta, comunque, l’allontanamento
dall’esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
– l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa
come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è
superiore a 0,075 mg/m3;
– nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo
nel sangue superiore a 40 mg Pb/l00 ml di sangue.
PARTE D
(articolo 83, comma 5)
UNI EN 481: 1994 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle
frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482: 1998 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali
per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
UNI EN 689: 1997 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla
valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del
confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
UNI EN 838: 1998 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori
diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di
prova.
UNI EN 1076: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento
mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
di prova.
UNI EN 1231: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di
misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di
prova.
UNI EN 1232: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il
campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1540: 2001 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia.
UNI EN 12919: 2001 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il
campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5l/min. Requisiti e
metodi di prova.
[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE]c) Attività lavorative
Nessuna.
PARTE F
(art. 96, comma 1)
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE
ESPLOSIVE
Osservazione preliminare
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui
vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli
92, 93, 96 e 97.
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Un’area in cui può formarsi un’atmosfera esplosiva in quantità tali
da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta
a rischio di esplosione ai sensi del titolo IX, Capo II.
Un’area in cui non è da prevedere il formarsi di un’atmosfera
esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di
protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai
sensi del titolo IX, Capo II.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come
sostanze che possono formare un’atmosfera esplosiva a meno che l’esame delle
loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l’aria,
non sono in grado di propagare autonomamente un’esplosione.
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla
frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità alla parte G,
sezione 1, del presente allegato è determinato da tale classificazione.
Zona 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e
di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in
una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o
nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la
formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di
sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si
verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile nell’aria.
Zona 21
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di
nube di polvere combustibile nell’aria è probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attività
Zona 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la
formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note:
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono
considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un’atmosfera
esplosiva.
2. Per «normali attività» si intende la situazione in cui gli
impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme
tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
– EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di
gas;
– EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri
combustibili.
PARTE G
(art. 96, comma 2, art. 97, comma 2, lettera d))
Sezione 1
PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL
RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Osservazione preliminare
Le prescrizioni di cui alla presente parte si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformità
alla parte F del presente allegato, in tutti i casi in cui lo richiedano le
caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle
attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle
attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di
esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle
attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi
1.1. Formazione professionale dei lavoratori
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata
formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori
impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le
istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro
per le attività pericolose e per le attività che possono diventare
pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell’inizio dei
lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o
polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono
opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è
realizzabile, contenuti in modo sicuro o resi adeguatamente sicuri con altri
metodi appropriati.
2.2. Qualora l’atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori,
nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono
essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente
all’articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche
elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall’ambiente di lavoro che
agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I
lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con
materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare
l’accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro
dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento
sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati
senza rischio in un’atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di
lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o
sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n.126, qualora possano rappresentare un pericolo di
accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto.
Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra
i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che
le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a
disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano
state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e
utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se
questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la
propagazione all’interno del luogo di lavoro e dell’attrezzatura. Per detti
luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli
effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici
e acustici e allontanati prima che le condizioni per un’esplosione siano
raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le
esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per
garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi
rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di
lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è
verificata la sicurezza dell’intero impianto per quanto riguarda le
esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le
esplosioni sono mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da
persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono
competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di
energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la
continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di
protezione, indipendentemente dal resto dell’impianto in caso della predetta
interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a
funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento
previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non
comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito
solo da personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l’energia accumulata
deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in
modo da non costituire più una fonte di pericolo.
2.10 Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona
0 o zona 20 solo l’uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi,
dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell’elenco di cui al decreto
42 e 43 del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 21 aprile 1979.
L’accensione delle mine deve essere fatta elettricamente
dall’esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante
la fase di accensione delle mine.
2.11 Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una
concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all’1 per cento in
volume rispetto all’aria, con tendenza all’aumento, e non sia possibile,
mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l’aumento della
percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve
essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione
massiva di gas.
2.12 Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di
sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in
sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l’ambiente
dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la
stabilità delle armature degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto
numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione,
comprendenti in ogni caso l’autoprotettore, i quali non devono essere
prelevati dalla dotazione per le squadre di salvataggio prevista dall’art.
101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956.
Sezione 2
CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI
PROTEZIONE
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato
sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in
cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi
di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie
di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o
polveri:
– nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
– nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di
categoria 2;
– nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.