Allegato VI
(art. 47, comma 4)
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
0. Osservazione preliminare. Le disposizioni del presente allegato si
applicano allorché esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un
rischio corrispondente.
1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro.
1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte
e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le
altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio
disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano
essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature
di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare
rispettando le eventuali istruzioni d’uso del fabbricante.
1.3. Le attrezzature di lavoro che, durante il loro uso, possono
essere colpite dal fulmine devono essere protette mediante dispositivi o
appropriate misure antifulmine.
2. Disposizioni concernenti l’uso di attrezzature di lavoro, mobili,
semoventi o no.
2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è
riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un’adeguata formazione per la
guida di tali attrezzature di lavoro.
2.2. Se un’attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro,
devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.3. Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature
semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la
buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per
evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
2.4. L’accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro
mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri
predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo
spostamento, la velocità dell’attrezzatura deve, all’occorrenza, essere
adeguata.
2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a
combustione possono essere utilizzate nelle zona di lavoro soltanto qualora
sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
3. Disposizioni concernenti l’uso di attrezzature di lavoro che servono a
sollevare carichi.
3.1. Disposizioni generali.
3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a
sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la
stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le
condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con
attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento
di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state
prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni
di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati
e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a
bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il
posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati
devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando.
Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione
in caso di pericolo.
3.1.3. Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori
sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon
funzionamento dei lavori.
Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di
lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi,
qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro,
si devono definire ed applicare procedure appropriate.
3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e
della configurazione dell’imbracatura. Le combinazioni di più accessori di
sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire
all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo l’uso.
3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2. Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati.
3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di
lavoro di modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario
prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o
elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili
che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere
misure onde evitare l’inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo
spostamento e lo scivolamento dell’attrezzatura di lavoro. Si deve
verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3. Se l’operatore di un’attrezzatura di lavoro che serve al
sollevamento di carichi non guidati non può osservare l’intera traiettoria
del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in
comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure
organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in
pericolo i lavoratori.
3.2.4. I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando
un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere
correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al
fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una
procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.
3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell’alimentazione di energia, si devono prendere misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il
caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia
stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L’utilizzazione all’aria aperta di attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché
le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi.
Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il
ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro.
4. Disposizioni concernenti l’uso di intelaiature, armature ed elementi
prefabbricati pesanti
4.1. Le intelaiature metalliche o di cemento e i loro elementi,
le armature, gli elementi prefabbricati o i sostegni temporanei e i
puntellamenti devono essere montati e smontati soltanto sotto la
sorveglianza di una persona competente.
4.2. Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i
lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o dall’instabilità
temporanea di una struttura.
4.3. Le armature, i sostegni temporanei e i puntellamenti devono
essere concepiti e calcolati, montati e mantenuti in modo da poter
sopportare senza rischi le sollecitazioni che possono esse loro imposte.