Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria)

 

1.    Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2.    Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.

3.    Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

 

a)    coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b)    verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

 

 

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori aggiudicati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

 

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.

 

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

 

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del presente Capo;

 

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

 

 

 

 

Articolo 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) Collegamenti

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Articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) www.zenomoretti.com

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