Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 95 (Misure generali di tutela)

 

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a)    il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b)    la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c)    le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d)    la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e)    la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f)     l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g)   la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h)   le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

 

 

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

 

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

 

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

 

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei  dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

 

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

 

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

 

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

 

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

 

 

 

 

Articolo 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi) Collegamenti

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Articolo 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) www.zenomoretti.com

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