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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Articolo 7 Comitati regionali di coordinamento(rif.: art. 1, comma 2, lett. i, ultima parte, l. n. 123/2007; art. 4 l. n. 123/2007; art. 27 d.lgs. n. 626/1994) 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008. 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007. |
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Articolo 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Articolo 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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