Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 7 Comitati regionali di coordinamento

(rif.: art. 1, comma 2, lett. i, ultima parte, l. n. 123/2007; art. 4 l. n. 123/2007; art. 27 d.lgs. n. 626/1994)

 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007.

 

 

 

Articolo 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Indice rischi

Articolo 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro www.zenomoretti.com

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