Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 59 Sanzioni per i lavoratori

 

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli

20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.

 

 

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

 

 

 

 

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