Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 52 Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

 

1.  Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) é costituito il fondo
di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla
pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità
migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

a)    sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

b)    finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

c)    sostegno delle attività degli organismi paritetici.

2.  Il fondo di cui al comma 1 é finanziato:

a) da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni

economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore;

3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma
nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le
funzioni del comitato amministratore del fondo
.

3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

4.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività
svolta, da inviare al Fondo.

 

 

1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

 

a)      sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

b)      finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

c)      sostegno delle attività degli organismi paritetici.

 

2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

a) da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore;

b) dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell’anno 2007, incrementato del 10%;

c) con una quota parte delle risorse di cui all’articolo 9, comma 3;

d) relativamente all’attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all’articolo 11, comma 2.

 

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.

 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo. 

 

 

 

 

Articolo 51 Organismi paritetici Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Indice rischi

Articolo 53 Tenuta della documentazione www.zenomoretti.com

Guarda anche nel sito:

Indice Giornali

Indice Televisioni

Blog Testo Unico

per discuterne