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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Articolo 303 Circostanza attenuante
ABROGATO
1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle evenutali conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell’articolo 302 del presente decreto. |
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