Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 294 BIS Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

a)        alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

b)        alla classificazione delle zone;

c)        alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;

d)        ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;

e)        ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;

f)          al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;

g)        agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;

h)    all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

 

 

 

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