Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 294 Documento sulla protezione contro le esplosioni

1.    Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: documento sulla protezione contro le esplosioni.

2.    Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

 

a)    che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

b)    che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

c)    quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX;

d)    quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L;

e)    che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3.    Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4.    Il documento di cui al comma 1 é parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1.

 

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

a)            che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

b)            che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

c)            quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;

d)            quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;

e)            che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

f)              che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

 

 

 

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