Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 286 Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.

 

 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

 

 

 

 

Articolo 285 (Sanzioni a carico dei lavoratori) Collegamenti

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Articolo 287 Campo di applicazione www.zenomoretti.com

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