Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

 (rif.: art. 1, comma 1, lett. m) e s) l. n. 123/2007)

 

1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni
provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della
sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza,
acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21,
comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi
nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile,
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
.

1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del presente decreto, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere
esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello
nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative
, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce
elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai
medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni

 

 

 

1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

 

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

 

 

 

 

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Collegamenti

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