Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 267 Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s’intende per:

a)    agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b)    microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

c)    coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

 

 

1. Ai sensi del presente titolo s’ intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; 

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

 

 

 

 

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