Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Art. 244  Registrazione dei tumori

1.    L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all’articolo 8.

2.    I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

3.    Presso l’ISPESL é costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:

 

a)    ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);

b)    ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c)    ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

4.  L’ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
all’INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni e province autonome.

 

 

 

 

1. E’ istituito presso l’ISPESL il registro nazionale dei casi di neoplasia di  sospetta origine professionale.

 

2. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali e assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL, tramite i Centri Operativi Regionali (COR) di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, le informazioni di cui all’allegato tecnico.

 

3. Nei casi accertati di mesotelioma è costituito presso  l’ISPESL un apposito registro nazionale. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002, n. 308 regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

 

4. L’ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di sospetta origine professionale utilizzando i flussi  informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e da altre amministrazioni pubbliche. L’ISPESL rende disponibile al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all’INAIL ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

 

5. I registri di cui ai comma 1, 3, 4 e i sistemi di monitoraggio di cui al comma 5 integrano e si avvalgono dei flussi informativi previsti dall’articolo 8.

 

6. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.

 

 

 

  Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Indice rischi

  www.zenomoretti.com

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