Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

 

1.       Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.       In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformitā, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

 

 

 

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformitā, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

 

 

 

Articolo 22 Obblighi dei progettisti Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Indice rischi

Art. 24 Obblighi degli installatori www.zenomoretti.com

Guarda anche nel sito:

Indice Giornali

Indice Televisioni

Blog Testo Unico

per discuterne