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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformitā, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformitā, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. |
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Articolo 22 Obblighi dei progettisti | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Art. 24 Obblighi degli installatori | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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