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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Articolo 201 Valori limite di esposizione e valori d’azione1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 20 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, é fissato a 2,5 m/s2. b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 0,5 m/s2. 2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Ai fini del presente Capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. 1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. |
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