Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 16  Delega di funzioni

 

1.  La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a)  che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b)  che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c)  che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d)  che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e)  che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

 

2.    Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3.    La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedente periodo si

intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

 

 

 

1.      La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a)      che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b)      che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c)      che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d)      che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

 

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

 

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

 

 

 

Articolo 15 Misure generali di tutela Collegamenti

Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Approfondimenti articolo 16 Decreto Legislativo 81/2008

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Allegato XVII Idoneità tecnico professionale

Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili www.zenomoretti.com

 

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