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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Articolo 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. |
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Articolo 101 (Obblighi di trasmissione) | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Articolo 103 (Modalità di attuazione della valutazione del rumore) | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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